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Il Dl n.159/2015, all'art. 12, ha disposto che i periodi di sospensione, conseguenti ad eventi eccezionali per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, innficiano anche i termini per controlli, liquidazione, accertamento e contenzioso. In questo periodo, l'agente della riscossione non può procedere a notificare le cartelle di pagamento. I versamenti sospesi devono successivamente essere versati, entro 30 gg dal termine del periodo di sospensione. I termini riservati agli enti preposti al controllo dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria, previdenziale, assistenziale e assicurativa INAIL sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.