REGIONE
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% min.
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% max
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Fasce di applicazione e note
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ABRUZZO (codice regione 01) |
1,73% |
1.73% |
per qualunque reddito
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BASILICATA (codice regione 02) |
1,23% |
1,23% |
per qualunque reddito
Norme di riferimento: Art. 6, D.lgs. 06/05/2011, n. 68 e art. 50, D.lgs.15/12/1997, n. 446.
Nota: In mancanza della legge regionale, per il 2022 si applica l’aliquota base ex art.6, D.lgs. 06/05/2011, n. 68.
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BOLZANO (codice regione 03) |
1,23% |
1,73% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 1,23%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,23%
- oltre 50.000.00 €, 1,73%
a) A tutti i contribuenti spetta una detrazione d’imposta di 430,50 euro.
b) Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta un’ulteriore detrazione determinata dall’importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l’importo di 25.000,00 euro.
L’importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro.
c) Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
Norme di riferimento: Art. 21/sexiesdecies, legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e art. 1, comma 2, legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15
Note: Le detrazioni sono cumulabili ma, in nessun caso, possono generare credito d’imposta. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti nonche’ dei redditi assoggettati al regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.
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CALABRIA (codice regione 04) |
1.73% |
1.73% |
per qualunque reddito
Norme di riferimento: ART.1 L.R. N.30 DEL 07/08/2002 come modificato dalla L.R. N.1 DEL 11/01/2006. ART.29, comma 14, D.L. 29/12/2011 N.216, convertito dalla LEGGE 24/02/2012 N.14.
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CAMPANIA (codice regione 05) |
1,73% |
3.33% |
- fino a 15.000,00 €, 1,73%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 2,96%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 3,20%
- oltre 50.000.00 €, 3,33%
Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell’importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (art.1, comma 2, L.R. 30 marzo 2022, n.7).
Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilita’ ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell’importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. (art.1, comma 3, L.R. 30 marzo 2022, n.7)
Norme di riferimento: Art. 50 del D.Lgs. 446/1997. Art. 6 del D.Lgs. 68/2011. L.R. 16 gennaio 2014, n. 4. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.99. Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31. Art. 1 della L.R. 30 marzo 2022, n. 7.
Nota: Qualora l’imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun credito d’imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.’.
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EMILIA-ROMAGNA (codice regione 06) |
1,33% |
2,27% |
- fino a 15.000,00 €, 1,33%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 1,93%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 2,03%
- oltre 50.000.00 €, 2,27%
Norme di riferimento: Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2022, n. 3.
Nota: Le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF indicate comprendono l’aliquota di base e la maggiorazione regionale.
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FRIULI VENEZIA-GIULIA (codice regione 07) |
0,70% |
1,23% |
- fino a 15.000,00 €, 0,70%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 1,23%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,23%
- oltre 50.000.00 €, 1,23%
Reddito imponibile fino a euro 15.000 aliquota 0,70%, reddito imponibile superiore a euro 15.000 aliquota 1,23% sull’intero importo
Norme di riferimento: art. 50 DLGS 446/1997, L.R. 25 luglio 2012, n. 14, articolo 1, comma 5
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LAZIO (codice regione 08) |
1,73% |
3,33% |
- fino a 15.000,00 €, 1,73%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 3,33%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 3,33%
- oltre 50.000.00 €, 3,33%
Per l’anno d’imposta 2022 sono interessati al prelievo ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF nella misura dell’1,73% i soggetti:
a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro.
b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’art.12, comma 2, DPR 917/1986, aventi fiscalmente a carico tre figli.
Qualora i figli siano a carico di piu’ soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro.
La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DPR 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o piu’ figli portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992.
Qualora i figli siano a carico di piu’ soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro.
d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.
E’ disposta, inoltre, per il 2022, una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF pari a 300,00 €, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano dell’esenzione dalla maggiorazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), LR 17/2016.
Norme di riferimento: Art. 6, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004. Art. 2, L.R. 31 dicembre 2016 n. 17. Art. 1, commi 1 e 2 L.R. 29 marzo 2022, n. 7.
Nota: dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 29 marzo 2022, n. 7, non puo’, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito di imposta.
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LIGURIA (codice regione 09) |
1,23% |
2,33% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 1,81%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 2,31%
oltre 50.000.00 €, 2,33%
Ai sensi dell’articolo 6,comma 6, decreto legislativo 68/2011, per l’anno d’imposta 2022, a decorrere dal 1.1.2022, ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 40,00 euro per ciascun figlio.
La detrazione e’ aumentata a 45,00 euro per ogni figlio portatore di handicap anche in presenza di un solo figlio a carico.
Quando l’imposta dovuta sia minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 DPR n.917/1986.
Norme di riferimento: Legge Regionale 29 dicembre 2021 n. 21 articolo 3. Legge Regionale 17 Marzo 2022 n. 3 articolo 1. Articolo 1 commi 2 e 5 legge n.234/2021. Articolo 6, comma 6, decreto legislativo 68/2011 .
Nota: n merito alla detrazione per carichi di famiglia 2022 si rinvia alla circolare applicativa pubblicata sul sito internet di Regione Liguria: pagamenti online e imposte – irpef – addizionale all’imposta sul reddito detrazione per carichi di famiglia 2022
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LOMBARDIA (codice regione 10) |
1,23% |
1,73% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €, 1,58%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,72%
- oltre 50.000.00 €, 1,73%
Norme di riferimento: Art. 72, comma 1, legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
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MARCHE (codice regione 11) |
1,23% |
1,73% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 €, 1,53%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,70%
- oltre 50.000,00 €, 1,73%
Dall’anno di imposta 2022, si applica l’aliquota dell’1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o piu’ figli portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (sono considerati a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di eta’ non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo e’ elevato a 4.000 euro).
Qualora i figli siano a carico di piu’ soggetti, l’aliquota dell’1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.
Norme di riferimento: Articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Articolo 1 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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MOLISE (codice regione 12) |
2,03% |
2,63% |
- fino a 15.000,00 €, 2,03%
- oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €, 2,23%
- oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €, 2,43%
- oltre 50.000.00 €, 2,63%.
Norme di riferimento: Art. 2 della L.R. n. 9/2013. Art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004. Art. 2, comma 86, della Legge n. 191/2009 – art.1 L.R. 30 marzo 2022 n. 5
Nota: Aliquote gia’ comprensive della maggiorazione dello 0,30%, a norma dell’art. 2, comma 86, della Legge n. 191/2009, per il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal deficit sanitario.
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PIEMONTE (codice regione 13) |
1,62% |
3,33% |
- fino a 15.000,00 €, 1,62%
- oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €, 2,13%
- oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €, 2,75%
- oltre 50.000.00 €, 3,33%.
A decorrere dal 1 gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale:
a) euro 100,00 per i contribuenti con piu’ di tre figli a carico, per ciascun figlio a partire dal primo, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all’ art. 12 del TUIR.
Norme di riferimento: legge regionale 28 marzo 2022, n. 4
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PUGLIA (codice regione 14) |
1,33% |
1,85% |
- fino a 15.000,00 €, 1,33%
- oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €, 1,43%
- oltre 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €, 1,63%
- oltre 50.000.00 €, 1,85%.
Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia.
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 40 del 29 dicembre 2015, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, ai contribuenti con piu’ di tre figli a carico spetta una detrazione sull’addizionale regionale all’IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.
La detrazione sopra descritta e’ aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilita’ ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.
Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale.
Norme di riferimento: Normativa Regione Puglia: legge regionale 28 marzo 2022, n.8. art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n.40.
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SARDEGNA (codice regione 15)
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1,23% |
1.23% |
Per qualunque reddito.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022 ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a euro 50.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, spetta una detrazione di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico.
Se l’imposta dovuta e’ minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.
La detrazione e’ aumentata di euro 100 per ogni figlio con diversa abilita’ ai sensi della legge n. 104 del 1992.
A decorrere dal 1 marzo 2022, ai fini delle agevolazioni previste dalla L.R. 48/2018, art. 2, per ‘minorenni fiscalmente a carico’ si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili
Norme di riferimento: D.L. 201/2011, art. 28. L.R.48/2018, art.2, comma 1 (Legge di stabilita’ 2019) e comma 1 bis. L. 234/2021, art. 1, comma 2, lett. a) (Legge di bilancio 2022). L.R. 11 luglio 2022, n. 13, art. 1.
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SICILIA (codice regione 16) |
1,23% |
1.23% |
Per qualunque reddito
Norme di riferimento: D.lgs 15/12/1997 n. 446 art.50, L.R. 2 maggio 2007 n. 12 art. 1, D.L.6/12/2011 n. 201 art.28, L.R. 09-02-2015, n. 4 art.1 c.10-quater, L.R. 11/8/2017 n. 15 art. 8
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TOSCANA (codice regione 17) |
1,42% |
1,73% |
- fino a 15.000,00 €, 1,42%
- oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 €, 1,43%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,68%
- oltre 50.000,00 €, 1,73%
Norme di riferimento: LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2022, N.9
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UMBRIA (codice regione 19) |
1,23% |
1,83% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 €, 1,62%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,67%
- oltre 50.000,00 €, 1,83%
Norme di riferimento: Legge Regionale 16 marzo 2022, n. 3 – Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 17 marzo 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 marzo 2022
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VALLE D’AOSTA (codice regione 20) |
1.23% |
1,23% |
Per qualunque reddito.
Per il periodo di imposta 2022, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l’aliquota ordinaria sull’intero imponibile.
Norme di riferimento: articolo 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’articolo 28, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – articolo 1 della legge regionale n. 35 del 22 dicembre 2021
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VENETO (codice regione 21) |
1,23% |
1.23% |
Per qualunque reddito
Aliquota agevolata pari allo 0.9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000 e per i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000.
Se la persona con disabilita’ e’ fiscalmente a carico di piu’ soggetti, l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e’ a carico non sia superiore ad euro 45.000.
Norme di riferimento: D.LGS 68/2011 art.6 c.1. L.R. 19/2005 art.1 c.5
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TRENTO (codice regione 18) |
1,23% |
1,73% |
- fino a 15.000,00 €, 1,23%
- oltre 15.000.00 e fino a 28.000,00 €, 1,23%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 €, 1,23%
- oltre 50.000,00 €, 1,73%
Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 25.000,00 spetta una deduzione di euro 25.000,00. Tale deduzione non spetta ai soggetti con reddito imponibile superiore a euro 25.000,00.
Norme di riferimento: Articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 come modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 15 marzo 2022, n. 3 e dall’articolo 2 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10
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