Proponiamo un’analisi della possibilità di rivalutazione delle donazioni pregresse nel contesto dell’imposta sulle donazioni e il calcolo della franchigia.
Si enfatizza come le donazioni antecedenti vanno sommate a quelle successive tra donante e donatario (coacervo), rivalutate al valore attuale.
Ricordiamo anche il diverso trattamento delle donazioni rispetto alle successioni, dopo l’esclusione del coacervo in queste ultime, e la necessità di aggiornare periodicamente le franchigie, come previsto dalla legge.
In questo articolo trattiamo di una fattispecie molto particolare, la rivalutazione delle donazioni pregresse, tra stessi donante e donatario, ai fini del coacervo nella imposta sulle donazioni.
Ricordiamo come il coacervo consista nel sommare le donazioni precedenti a quelle successive, effettuate tra lo stesso donante e donatario, ai fini della verifica dell’utilizzo della franchigia, il che potrebbe non risultare sempre facile o di immediata applicazione.
È opportuno preventivamente segnalare come la problematica sia ora di ridotta rilevanza, dopo la, invero tardiva, esclusione dell’istituto del coacervo nelle successioni.
Dopo molte sentenze della Cassazione in questo senso, finalmente l’Amministrazione finanziaria ha preso atto della situazione, e con la recente circolare 19 ottobre 2023 n. 29 ha abbandonato precedenti prese di posizione contrarie.
Ne abbiamo specificatamente trattato, sempre ne Commercialista Telematico del 30 ottobre 2023 (“Il coacervo abolito solo per le successioni”) e di questo articolo riportiamo qualche parte limitata.
Non trattiamo quindi più del coacervo nelle successioni, ormai abbandonato; tra l’altro anche la relativa modulistica ufficiale è stata recentemente riformulata, al fine di tenere conto di queste nuove interpretazioni.
Il coacervo nelle donazioni
Per quanto concerne le donazioni, il coacervo era stato inizialmente previsto dall’art. 57 del DLgs. n. 346/90 (“Donazioni anteriori”):
“Il valore globale netto di tutti i beni e i diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è magg