Finalmente il Fisco ha preso atto della costante giurisprudenza della Cassazione: il coacervo non esiste più per le successioni mentre continua a sopravvivere il coacervo donativo.
Analizziamo le importantissime implicazioni pratiche di applicazione della Circolare del Fisco.
Coacervo nelle successioni e donazioni: alcune premesse
In questo articolo trattiamo il tema del coacervo, nella imposta per le successioni e per le donazioni, per dare conto del tardivo revirement da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Almeno per le imposte sulle successioni, l’Agenzia delle Entrate si è finalmente adeguata a quanto da molti anni sostenuto dalla Corte di Cassazione.
Ora anche per l’Agenzia delle Entrate il coacervo non esiste per le successioni, mentre esiste però il coacervo donativo, escluse solo le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.
Spiace in ogni caso osservare come ci siano volute molte sentenze, tutte nello stesso senso, e molti anni per far cambiare atteggiamento alla Agenzia delle Entrate (la circolare che dettava la tesi dell’Agenzia è del 2008!).
Quanti costi, quante incertezze, quante apprensioni, per poi uniformarsi alla interpretazione più logica.
E questo ci ricorda anche la fattispecie relativa alla cessione di fabbricati diroccati, da abbattere.
Per decenni l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto trattarsi di cessione di aree, e non di fabbricati, con le relative implicazioni fiscali.
Anche interrogazioni parlamentari, basate su sentenze contrarie della Cassazione, hanno avuto a suo tempo risposte un po’ spiazzanti: poche sentenze di Cassazione non meritavano a quel momento un ripensamento della interpretazione ufficiale.
Ripensamento che poi è finalmente arrivato, seppur anche questo tardivamente.
L’importante è comunque che, seppure a fatica, ci sia l’adeguamento alle interpretazioni della Cassazione.
Abbiamo trattato questo tema del coacervo molte volte, negli anni; e sempre sostenendo la tesi della sua abrogazione, ancorché tacita. In questo articolo in parte riprendiamo anche qualche nostra precedente osservazione. (da ultimo, “Il coacervo delle donazioni”, Commercialista Telematico del 13 maggio 2020).
Il coacervo
Il coacervo riguarda il cumulo delle donazioni pregresse, al fine di verificare la disponibilità residua della franchigia.
Da un punto di vista pratico, nelle successioni il valore dell’asse ereditario netto per ciascun erede deve essere maggiorato delle donazioni precedenti a lui fatte in vita dal de cuius. Tra l’altro, rivalutate al momento del decesso.
Per l’imposta di donazione, con il termine coacervo si intende la riunione fittizi