Il Tribunale di Roma ha stabilito che i finanziamenti da terzi a una SRL sono legittimi, registrabili come debito.
Questa decisione, in linea con la giurisprudenza, afferma che solo il carattere occasionale del finanziamento esclude l’ipotesi di reato di abusiva attività finanziaria.
La Suprema Corte di Cassazione rimarca che il finanziamento non è abusivo se è occasionale, non professionale e abituale. Il finanziamento deve essere concordato privatamente, indipendentemente dalla quantità di denaro.
Esaminiamo, dunque, i limiti di legge per la raccolta di finanziamenti da terzi che non siano operatori professionali del mercato del credito.
È legittimo il finanziamento erogato da un terzo, non socio, a favore di una SRL (società a responsabilità limitata)?
La società potrà registrare contabilmente l’accredito appostando in bilancio il sorgere di un debito per finanziamento.
È questa la conclusione raggiunta dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3735/2023, che a nostro parere va coordinata con il consolidato orientamento giurisprudenziale di Legittimità secondo cui solo il carattere occasionale del finanziamento esclude il configurarsi di una ipotesi di reato di abusiva attività finanziaria.
Finanziamento di Srl da parte di terzo non socio: ambito normativo
Tra gli operatori ci si chiede se sia possibile per un investitore privato, che non faccia parte della compagine sociale, finanziare una società di capitali.
Esaminano i riferimenti normativi, per poi ripercorrere l’assunto del Tribunale di Roma, Sentenza n. 3735/2023.
Le norme del Codice Civile
Da un punto di vista civilistico tra il privato e la società è stipulato un contratto di mutuo, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 1813, codice civile secondo cui una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro e si obbliga a restituire altrettanta quantità ad una determinata scadenza.
Gli accordi pattizi prevedono anche la fissazione del termine ad opera del giudice nel caso in cui non sia stato determinato convenzionalmente oppure se sia stato convenuto che il mutuatario ”paghi solo quando sarà nelle condizioni di adempiere”.
Il mutuo è solitamente oneroso tenuto conto che, di regola, obbligo del mutuatario è la corresponsione degli interessi[1] sulla somma di denaro ricevuta.
La determinazione degli interessi, che rappresentano la controprestazione del diritto reale sul capitale acquisito dal mutuatario, è stabilita nella misura stabilita dal contratto o dagli usi