Proponiamo un approfondimento sulla tassazione dei redditi per diritti d’autore percepiti da liberi professionisti: come vanno trattati in dichiarazione? Attenzione alla compilazione del quadro LM per i forfettari.
In base all’articolo 53 comma 2 lett. b) del TUIR, sono redditi da lavoro autonomo anche i proventi derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno da parte dell’autore.
I redditi per diritti di autore: regola generale
Nel caso in cui l’autore sia un privato, essi andranno dichiarati come “redditi diversi” nel quadro RL.
I diritti di autore per i liberi professionisti
Nel caso in cui invece l’autore sia un professionista, ed essi rientrino nell’area della sua attività, essi invece vengono attratti alla sfera libero professionale, sicché andranno dichiarati cumulativamente ad essi.
È il caso, ad esempio, di un medico che scrive articoli in tema di medicina, o di un avvocato in materia legale, o di un commercialista in materia fiscale.
Ovviamente, nel caso in cui l’autore sia un professionista, ma essi non rientrino nell’area della sua attività, seguiranno la stessa strada fiscale di quelli percepiti da privato. È il caso di un ingegnere che si diletta a scrivere poesie, o di uno psicologo che scrive dei libri di narrativa.
Torniamo al caso di cui vogliamo occuparci, ossia del caso in cui l’autore sia un professionista e l’attività sia attratta in quella principale.
La prassi del Fisco
Tale fattispecie è acclarata anche dall’agenzia delle entrate, che nella risposta 2.1 contenuta nella circolare n. 58/2001, nella quale tra l’altro si afferma che:
“Il fatto che il professionista partecipi a convegni concernenti temi trattati in suoi scritti, assoggettati alla normativa sui diritti d’autore, non può condurre a configurare anche i compensi ricevuti come diritti d’autore.”
Nessun dubbio, dunque, sembrerebbe.
E invece, come per miracolo, l’Agenzia cambia idea laddove il professionista sia forfettario.
Secondo tale prassi (C.M. n. 9/2019), quando sono percepiti durante l’applicazione del regime agevolato, tali compensi sono tassati:
- con l’imposta sostitutiva;
- previa però applicazione della deduzione forfetaria prevista (non per i forfettari ma) dall’art. 54 comma 8 del TUIR per i diritti d’autore (generalmente, nella misura del 25%);
- senza applicazione delle deduzioni forfetarie differenziate per tipologie di attività tipiche del forfettario.
Un trattamento abbastanza astruso, insomma.
Il caso dei forfettari
Il modello Redditi, manco a dirlo, è uniformato a tale affermazione, riportando i compensi per diritto d’autore, per il loro importo lordo, nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 e su di essi è applicata esclusivamente la predetta tipica deduzione forfetaria del 25%.
Tali compensi concorrono tra l’altro alla formazione del noto limite di 85.000 euro, al lordo della deduzione forfetaria, e non sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
È fin troppo evidente l’infondatezza di tale affermazione: se è vero come è vero che tali diritti sono ricompresi nel reddito professionale, ad essi vanno applicate le ordinarie regole per i forfettari, e non già questo ibrido, nato da una confusione tra reddito per diritto d’autore e reddito professionale.
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Danilo Sciuto
Mercoledì 24 aprile 2024