Diritto d’autore: disciplina civilistica e tutela

di Lelio Cacciapaglia

Pubblicato il 7 settembre 2022

La disciplina normativa del diritto di autore è contenuta in alcuni articoli del codice civile e nella legge speciale del 1941, più volte modificata e integrata, rubricata “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
In questo numero affrontiamo le problematiche civilistiche e legali.
In un prossimo contributo quelle fiscali e la gestione in dichiarazione dei redditi.

Diritto d’autore: cosa tutela

diritto autore disciplina civilisticaIl diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno “di carattere creativo”, riferibili alle scienze e alle arti in genere, che hanno per oggetto il modo o la forma di espressione esterna dell’opera.

Dunque, non vengono tutelati i contenuti intrinseci dell’opera, ossia i principi e le idee alla base dell’opera (Cfr. Circolare Assonime n. 30 del 5 aprile 2002).

Affinché possa operare la tutela giuridica, occorre che l’opera abbia carattere “creativo”, ossia deve costituire una forma “originale” di espressione del pensiero che viene, in quanto tale, protetta giuridicamente attraverso il riconoscimento del:

  • diritto cd. “morale” che compete sempre all’autore;
  • diritto di sfruttamento economico dell’opera medesima che può anche essere ceduto a terzi.

La protezione giuridica, quindi, si ha solo se sono presenti i requisiti di “creatività, originalità e novità (Cassazione civ. n. 10516/1994).

 

I diritti connessi al diritto d’autore

È necessario, anche per i risvolti fiscali conseguenti (che verranno affrontati nel prossimo contributo), specificare che in alcuni campi (quali ad esempio, la cinematografia e la discografia) i diritti di sfruttamento dell’opera sono dalla legge attribuiti, a titolo originale, sotto forma di “diritti connessi”, al produttore dell’opera stessa.

I diritti connessi al diritto d’autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti:

  • agli artisti interpreti ed esecutori;
  • ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi;
  • ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
  • alle emittenti radiofoniche e televisive.

Con il parere n. 6592 del 1997, l’Avvocatura generale dello Stato ha fornito risposta all’Agenzia delle entrate in relazione al trattamento dei “diritti connessi” ai fini dell’Iva.

Per quel che qui interessa (gli aspetti fiscali verranno, come detto, approfonditi in un prossimo contributo) l’avvocatura ha rilevato che:

“il diritto degli artisti interpreti ed esecutori, pur essendo stato dalla nuova normativa avvicinato al diritto di autore, resta pur sempre regolato da norme specifiche ed è ancora designato con un nomen diverso da quello dell’autore.

L’opera dell’interprete o dell’esecutore, d’altra parte, pur se anch’essa certamente qualificata da creatività e originalità, consiste tuttavia nell’espressione divulgativa di un’altrui opera dell’ingegno.

La legge la comprende nei diritti connessi e non nel diritto di autore proprio perché essa comporta l’utilizzazione dell’opera altrui e perché di conseguenza è indispensabile disciplinare il collegamento che ne deriva, al fine di evitare interferenze che si verificano nel corso dell’esercizio del diritto dell’interprete e dell’esecutore.

Proprio perché ontologicamente diverso da quello dell’autore, il diritto connesso dell’artista interprete o esecutore, come esattamente osservato dall’Amministrazione delle finanze, è dalla legge regolato, almeno per quanto riguarda il compenso per l’utilizzazione delle registrazioni, in modo uguale a quello del produttore di dischi fonografici”.

Una distinzione si impone, insomma, tra diritto d’autore in senso proprio, legato alla creatività e originalità dell’espressione, e diritti a esso connessi, che ne attuano l’“espressione divulgativa”.

Con le innovazioni del 1994, il diritto degli interpreti e degli esecutori ha acquistato “dignità di diritto soggettivo riguardo alla utilizzazione della esecuzione da loro compiuta, ma non per questo può sostenersi che vi sia totale equiparazione con il diritto di autore”.

 

Il diritto di immagine

Talvolta confuso con il diritto d’autore è in diritto d’immagine.

L’agenzia delle entrate nella risoluzione n. 255 del 2 ottobre 2009 ha rilevato che:

“Il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona il quale garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione”.

Detto diritto, disponibile da parte del suo titolare, trova la sua disciplina generale nell'articolo 10 del codice civile e una più specifica tutela negl