Diritto d’autore e dintorni: aspetti fiscali

di Lelio Cacciapaglia Giuseppe Mercurio

Pubblicato il 13 settembre 2022

Il diritto d’autore pone articolate problematiche di carattere fiscale, dal punto di vista delle imposte sul reddito e riguardo all’IVA, che coinvolgono sia l’autore sia il soggetto che ha ottenuto la possibilità di sfruttare economicamente l’opera, a titolo oneroso o gratuito.
In un precedente contributo abbiamo affrontato gli aspetti legali e di tutela del diritto d’autore nonché dei diritti “connessi”, in questa sede ci occupiamo degli aspetti fiscali.

Diritto d'autore: aspetti fiscali - Argomenti trattati

 

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Diritto d’autore e reddito d’impresa

diritto autore aspetti fiscaliPer i soggetti imprenditori in contabilità ordinaria, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’opera dell’ingegno concorrono a formare il reddito per competenza a seconda delle circostanze quali:

  • cessioni di beni (s’immagini, ad esempio, le vendite di libri da parte di una casa editrice o di dischi da parte di una società di edizioni musicali);
     
  • prestazioni di servizi (s’immagini gli incassi della società distributrice di un film o le royalties derivanti dalla concessione in uso di un software gestionale).

L’opera dell’ingegno può essere stata “prodotta” internamente dall’impresa, capitalizzata quale onere pluriennale e direttamente utilizzata, come può essere ceduta a terzi ai fini del suo sfruttamento commerciale.

Per entrambe le ipotesi, il comma 1 dell’art. 103 del Tuir, prevede che:

“le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (…) sono deducibili (N.d.a. annualmente) in misura non superiore al cinquanta per cento del costo”.

Nella Risoluzione 13 febbraio 2003, n. 35/E, l’amministrazione finanziaria, partendo dalla considerazione che le licenze d’uso di diritti devono essere iscritte nella voce B.I.3) dell’attivo dello stato patrimoniale, ha affermato, con specifico riferimento alle opere cinematografiche, ma si ritiene che analogo principio valga per i diritti di brevetto industriale e per gli altri diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, che le regole di ammortamento di cui all’art. 103, comma 1, del Tuir valgono non soltanto per i diritti detenuti in proprietà (a titolo originario o derivativo), ma anche per quelli detenuti in forza di licenza d’uso, a tempo determinato o indeterminato.

In sostanza, per i diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche non è necessario un ammortamento lineare nel tempo dal momento che è come noto, lo sfruttamento delle stesse è decisamente maggiore nell’anno di uscita del film e tende a cadere drasticamente negli anni successivi.

Fiscalmente, come prima visto, la deduzione può essere effettuata anche solo in due anni se tale è il criterio d’ammortamento adottato dall’impresa.

In sede di dichiarazione dei redditi, nel caso in cui l’ammortamento stanziato in bilancio risulti superiore a quello fiscalmente consentito in base alle regole sopra ricordate, sarà necessario operare una variazione in aumento del reddito per la quota parte di costo non deducibile (rigo RF21 del modello Redditi SC).

 

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La quota non dedotta nell’anno per via del limite fiscale sopra indicato (massimo 50%) può essere dedotta nei periodi d’imposta successivi poiché ciò è consentito dalla lett. a) del comma 4 dell’art. 109 del Tuir il quale stabilisce che:

“Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deducibilità è stata rinviata in conformità alla precedenti norme della presente sezione…”.   

 

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Diritto d’autore e diritti connessi: il trattamento ai fini Iva

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n.  633/1972:

“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.  

Per quanto riguarda, in particolare, il diritto d’autore, si deve tuttavia fare una distinzione: 

 

DPR n. 633/1972 Iva – diritto d’autore
Art. 3, comma 2, n.  2)
Art. 3 comma 4
"Costituiscono ...prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 
...  2)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le   cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

  1. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative:
     
    • alle opere individuate dall'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai numeri:5)    disegni e opere dell'architettura; 6)    opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
       
    • alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

 

Esempio n. 1
  • Un’imp