Senza delibera assembleare il compenso agli amministratori è nullo e fiscalmente indeducibile: la Cassazione riafferma l’imperatività delle regole societarie e i limiti alla libertà contrattuale nella gestione delle S.r.l. e società di capitali.
Compenso amministratori: profili civilistici e tributari
Nelle società di capitali, la determinazione e corresponsione del compenso agli amministratori non è un mero atto gestionale, costituisce una delibera rilevante sul piano della governance societaria. L’ordinamento civile disciplina in modo puntuale le modalità con cui tale compenso deve essere stabilito, prevedendo il coinvolgimento necessario dell’assemblea dei soci quale organo titolato ad autorizzare e quantificare l’emolumento.
In particolare, l’art. 2389 c.c., dispone che :
«La retribuzione spettante ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è stabilita all’atto della nomina o dall’assemblea.»
La norma si inserisce nel sistema di attribuzioni previsto per l’assemblea ordinaria, che deve determinare i compensi degli amministratori, se non vi abbia provveduto lo statuto (art. 2364 n. 3 c.c.). Quindi, il potere di determinare la remunerazione dell’organo amministrativo spetta alla compagine sociale, e non può essere delegato né agli stessi amministratori, né a soggetti terzi mediante convenzioni autonome.
Si tratta di una norma imperativa che attiene al corretto funzionamento dell’ente societario, alla tutela dei soci – anche di minoranza – e al rispetto dell’equilibrio tra gli organi sociali.
Fatti di causa
La vicenda oggetto dell’ordinanza n. 20613/2024 della Corte di Cassazione trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.r.l.
La questione riguardava la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA concernente una serie di prestazioni qualificate dalla contribuente come «consulenze intellettuali» rese dagli amministratori stessi in favore della società. Tali rapporti, formalizzati in contratti di consulenza, erano ritenuti dall’Amministrazione finanziaria una forma di retribuzione periodica in favore degli amministratori, con la finalità di corrispondere loro compensi in assenza della necessaria delibera assembleare.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto queste prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale degli amministratori, rilevando l’assenza di un valido titolo deliberativo previsto dagli artt. 2389 c.c. e 2364 c.c., e ha pertanto disconosciuto la deducibilità dei relativi costi e la detraibilità dell’IVA ad essi afferente. Infatti, la S.r.l. aveva remunerato gli amministratori mediante contratti di consulenza privi di approvazione assembleare, ritenendo sufficiente la natura intellettuale e specialistica delle attivi