Il lavoro sportivo dilettantistico è stato riformato dal Dl n. 36/2021. L’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sul trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi e dei premi ricevuti e in merito ai requisiti di accesso al regime forfetario (risposta n. 14/2025). La soglia di non imponibilità fino a 15.000 euro va certificata dal sostituto a mezzo autocertificazione consegnatagli dal percipiente. La soglia rileva ai fini dell’accesso al regime forfetario per i compensi e gli altri proventi eccedenti. Ai fini dell’accesso al regime si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo attivati dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della nuova disciplina. Non rilevano i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lettera m), del Tuir, anche qualora detti compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Differentemente, nel caso in cui i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, detto rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.
01 ottobre 2025