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NOTIZIE IN EVIDENZA - 3) Codice della crisi d’impresa rettificato: anche l’Agenzia delle entrate è coinvolta
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3) Codice della crisi d’impresa rettificato: anche l’Agenzia delle entrate è coinvolta
Anche l’Agenzia delle entrate viene coinvolta nelle segnalazioni degli indicatori di crisi: in caso di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale.
All’articolo 15 del Codice della crisi, al comma 2, il neo decreto introduce il criterio, per l’invio della segnalazione da parte dell’Agenzia citata, basato sul rapporto tra l’ammontare del debito scaduto in materia di Iva e il volume d’affari che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente.
In particolare, la segnalazione deve avvenire quando il debito Iva scaduto e non versato, che risulta dalle liquidazioni periodiche, è superiore a:
- 100.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 1.000.000 di euro;
- 500.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 10.000.000 di euro;
- 1.000.000 di euro se il volume d’affari è superiore a 10.000.000 di euro.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Il decreto, composto da 42 articoli, sarà in vigore dal 20 novembre 2020.
Le principali novità riguardano:
- definizione dello stato di crisi;
- misure di allerta e composizione assistita della crisi;
- ruolo del pubblico ministero nelle procedure;
- misure protettive del patrimonio del debitore;
- procedure per la regolazione della crisi;
- nuova finanza;
- disciplina della crisi dei gruppi;
- modifiche al codice civile.
Queste le principali novità introdotte dal decreto in sintesi:
Nozione di crisi impresa
Il decreto, in primo luogo, ridefinisce lo stato di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” che rende probabile l’insolvenza, in luogo del precedente “stato di difficoltà”, al fine di rendere la nozione più aderente ai parametri della scienza aziendalistica.
Con la stessa finalità sono, inoltre, modificate alcune locuzioni relativ