Le misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, richiedendo un'applicazione uniforme su tutto il territorio dello Stato, gravitano nel campo occupato dalla normativa statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. È quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33, pubblicata in G. U. 18/03/2015 n. 11, che è intervenuta a seguito di un rinvio del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione. In particolare, l'articolo 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 prevedeva l'obbligo per gli aggiudicatari di
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