L’art. 42, c. 2- quater, del D.L. n. 78/2010 prevede un trattamento fiscale privilegiato a favore di tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dimensioni aziendali ovvero localizzazione territoriale) che sottoscrivono, con altre imprese, un contratto di rete (ovvero aderiscono ad un contratto di rete già esistente) teso al raggiungimento di obiettivi di natura produttiva, commerciale o strategica.
Il beneficio fiscale stabilito dalla suddetta disposizione è rappresentato da un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete: l’importo degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di € 1.000.000 per singola impresa che aderisce al contratto e per ciascun periodo d’imposta in cui è prevista l’agevolazione (2010, 2011,