Recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione nel modello F24

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 27 gennaio 2009

ampliati i termini per la notifica dell’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati...

Recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione

 

I commi da 16 a 20 dell’art. 27 del D.L. n. 285/2008, contengono disposizioni concernenti il recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione.

In particolare, il comma 16 ha ampliato i termini per la notifica dell’atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati.

Infatti, si dispone che, fermi restando i termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia (ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.) per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 10.3.2000, n. 74), l’atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte (di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30.12.2004, n. 311) emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato (F24) per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) vada notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Peraltro, il reato di indebita compensazione, ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione  crediti non spettanti o inesistenti.

L’art. 1, comma 421 della legge n. 311/2004 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche parzialmente, l’Agenzia delle Entrate possa emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente, secondo specifiche modalità (previste dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973).

In base a ciò, la disposizione si applica anche per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

La Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo originario del D.L. ha evidenziato che il termine di 8 anni va commisurato al doppio dell’ordinario termine di decadenza per l’attività di accertamento, ed è motivato dalle difficoltà operative provocate dall’artificiosa rappresentazione contabile dei crediti in sede di autoliquidazione del debito.

Decorrenza della neo disposizione

Il comma 17 ha disposto che tale allargamento dei termini di decadenza si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti, utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, alla data del 29.11.2008 siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento (previsti all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 57 del DPR n. 633 del 1972, rispettivamente con riferimento alle imposte sul reddito e all’IVA).

Il comma 18 ha aumentato le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti:

L’ammontare della sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200% della misura dei crediti stessi (in luogo della sanzione del 30%).

Il comma 19 si occupa delle conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, entro il termine assegnato dall’ufficio (che deve essere comunque non inferiore a 60 giorni).

In tale ipotesi, le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari (ai sensi dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973); le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

Il comma 20 contiene la disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all’atto di recupero.

In particolare, questi vengono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti accertamento:

Da una prima interpretazione della norma è parso (scheda di lettura del servizio studi del Parlamento) che vada intesa nel senso che la notifica deve avvenire entro il 2° anno successivo all’emissione della cartella (come parimenti previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c, del D.P.R. n. 602/1973).

Neo disposizione in materia di sanzioni fiscali

Tipologia di violazione

Compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti

Misura della sanzione fiscale

Dal 100% al 200% del credito inesistente

Termine di decadenza per il recupero

31 dicembre di 8° anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente

Conseguenze del mancato pagamento

Se non fatto entro il termine assegnato dall’ufficio (di almeno 60 giorni), le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari

Termine di notifica cartella

La notifica deve avvenire entro il 2° anno successivo all’emissione della cartella

Compensazioni indebite

Infine, in dottrina è stato osservato che per contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, il Legislatore ha previsto:

- La concessione di un termine di 8 anni per la notifica del provvedimento di contestazione per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29/11/2008;

- che l’indebita compensazione sia punita con la max sanzione (dal 100 al 200%), al pari di quanto previsto nel caso di infedele dichiarazione;

- nell’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, la possibilità di utilizzare la riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;

- l’applicazione dei termini per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle contenenti tali atti.

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento

Le cartelle di pagamento devono essere notificate dal concessionario al debitore, a pena di decadenza nel modo esposto nella tabella:

CASI (Legge n. 156-2005)

TERMINE NOTIFICA

Somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

 

Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

(ad esempio, se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di liquidazione la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2009)

Somme che risultano dovute a seguito di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973:

 

Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

(ad es., se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di controllo formale la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2010)

Riscossione IVA: Termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo

La sentenza della Cassazione, Sez. Trib., n. 22436 del 05/09/2008, ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria decade dal potere impositivo quando iscriva a ruolo l'importo portato da un avviso di rettifica IVA oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Dichiarazione dei redditi - Correzione degli errori materiali: Procedura inapplicabile per contestare al contribuente le agevolazioni fiscali

Riguardo l’attività di liquidazione delle imposte sui redditi, se l’Agenzia delle Entrate vuole contestare al contribuente il diritto  di potere usufruire di una determinata agevolazione fiscale, non lo può fare applicando la procedura di correzione degli errori materiali della dichiarazione dello stesso contribuente, giacché tale fase viene limitata ad un controllo formale e preclusiva di ogni valutazione giuridica della dichiarazione del contribuente.

In sostanza, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza, Sez. Trib., n. 21178 del 06.08.2008), il diritto di fruire di particolari agevolazioni prevista in materia fiscale non può, quindi, essere contestato al contribuente mediante la mera procedura di correzione degli errori materiali della dichiarazione.

Peraltro, l’attività di controllo, effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei contribuenti è di due tipi e si basa su:

- un controllo automatico;

- un controllo formale.

Prima di procedere all’iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, dai controlli sui versamenti, nonché dai controlli formali, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Infatti, prima che venga recapitata al contribuente la cartella di pagamento, se dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente viene inviata una comunicazione in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso, il contribuente ha la concreta opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione (cd. avviso bonario).

In particolare, dette comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

- Controllo automatico;

- controllo formale;

-  liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (TFR, arretrati, ecc.).

Il controllo automatico viene effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA).

Le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo, possono contenere la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) oppure l’eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti).

In  tale ultimo caso, la richiesta concede ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con applicazione di sanzioni ridotte, usualmente al 10%, in luogo del 30%, per i ritardati versamenti di imposte) oppure di potere fare presente all’Agenzia le ragioni per cui si ritengano infondati gli addebiti.

Al controllo automatico, può seguire quello formale delle dichiarazioni, il quale viene effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73.

Tale controllo formale consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti.

A tal fine, il contribuente è preventivamente invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Infine, la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.

 

 

A cura di Vincenzo D’Andò

 

27 gennaio 2009