I consulenti del lavoro, per la loro attività di amministrazione del personale, non devono effettuare alcuna comunicazione e verifica di clientela, riguardo gli obblighi dell’antiriciclaggio. Vengono così accolte le richieste dei consulenti in merito al fatto che il settore non è “sensibile” all’uso del denaro sporco. E’ esonerata, anche, l’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. Invece, tutte le altre attività diverse dalle precedenti devono sottostare agli obblighi: identificazione del cliente, verifica costante dei rapporti intrattenuti, annotazione sul registro della clientela e conservazione per dieci anni dalla fine della prestazione. (La novità è contenuta nell’art. 12 del DL di attuazione della III° direttiva in materia di antiriciclaggio, in attesa di essere pubblicata in G.U.)
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