INDICE:
1) - Operativa la detrazione del 19% delle spese per la pratica sportiva dei ragazzi:
Fac simile ricevuta per incasso quota sociale;
2) - Divieto di sottoscrizione da parte dei commercialisti e ragionieri delle denunce al REA;
3) - Rimborso IVA “accelerato”: Pubblicato in G.U. il D.M. che ha individuato i primi contribuenti interessati;
4) - Individuati i super indici di congruità per gli studi di settore;
5) - Cartella esattoriale non preceduta dall'Avviso di mora, contrasto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
6) - Le ultime Sentenze della Cassazione in materia fiscale.
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1) IRPEF: Operativa la detrazione del 19% delle spese per la pratica sportiva dei ragazzi
Con decreto ministeriale in corso di pubblicazione in G.U., il Ministero delle Politiche giovanili e delle attività sportive - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze - ha individuato, in attuazione dell'art. 1, comma 319, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, ai fini della detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), D.P.R. n. 917/1986.
In particolare, il
Le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’iscrizioni annuale e per l’abbonamento “per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed ad altre strutture sportive che permettono la pratica sportiva dilettantistica”.
L’importo massimo di spesa agevolata è di 210 euro pertanto la detrazione sarà pari a 40 euro, (19% di € 210).
Per poter usufruire della detrazione è necessario conservare il documento che certifica la spesa.
(Comunicato
Le agevolazioni per chi sostiene le associazioni
Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva.
Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche.
Iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive
A partire dal 2007, per promuovere lo sport tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata introdotta una detrazione d’imposta del 19 per cento, calcolabile su un importo massimo di 210 euro, delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Le caratteristiche che dette strutture devono possedere sono individuate con decreto (a tal fine, si veda sopra nel Comunicato del Ministero Politiche giovanili del
(Guida dell’Agenzia delle Entrate: Comunicato Stampa del
Fac simile ricevuta
In base al suddetto decreto la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con l’indicazione: della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, o se persona fisica, del nome cognome e residenza, nonché del codice fiscale; della causale di pagamento; dell’attività sportiva esercitata; dell’importo corrisposto per la prestazione resa; dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Ragione sociale della società/associazione sportiva dilettantistica RICEVUTA PER LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE E/O ABBONAMENTO Il Sottoscritto nella qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione sportiva dilettantistica, di cui in intestazione, DICHIARA di avere ricevuto in data odierna dal Sig. residente….in…………………(……..)…..via…………………………n…… - codice fiscale: ……….. ……………, quale esercente la patria potestà del minore nato a la somma di euro ( / ) per l’iscrizione annuale e/o l’abbonamento L’importo corrisposto, costituisce una detrazione d’imposta IRPEF, come disposto dal comma 319 della Legge Data Il Presidente |
2) - Divieto di sottoscrizione da parte dei commercialisti e ragionieri delle denunce al REA
Il Ministero dello sviluppo economico con il Parere del
L’art. 31, comma 2, Legge n. 340/2000, stabilisce infatti che tali adempimenti devono essere sottoscritti direttamente dagli obbligati legittimari, ovvero i titolari o rappresentanti dell’impresa di cui si chiede la variazione.
Tale interpretazione, già ribadita nella recente Risoluzione
3) - Rimborso IVA “accelerato”: Pubblicato in G.U. il D.M. che ha individuato i primi contribuenti interessati
È stato pubblicato nella G.U.
Si tratta dei soggetti che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi di subappalto nel settore dell’edilizia con applicazione del meccanismo del reverse charge, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, senza possibilità di esercitare la rivalsa dell’imposta.
Per poter accedere al rimborso in via prioritaria, devono sussistere le seguenti condizioni:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile pari o superiore a 10 mila euro per il rimborso annuale o a 3 mila euro per il rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile pari almeno al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato - in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate - le categorie di contribuenti ammessi, in via prioritaria, entro 3 mesi dalla richiesta, al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
Il rimborso deve essere richiesto utilizzando la nuova versione del modello IVA-TR (approvata con provvedimento
In particolare, l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria - entro 3 mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - trova applicazione, dall'anno d'imposta 2007, per i soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), dello stesso decreto.
Per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, devono sussistere contestualmente - al momento della richiesta - le seguenti condizioni:
- esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro (in caso di richiesta rimborso annuale) e a 3.000,00 euro (in caso di richiesta di rimborso trimestrale);
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall'art. 30, D.P.R. n. 633/1972 relativi allo stesso periodo di riferimento i rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria come sopra individuata.
(D.M. Ministero economia e finanze
4) - Individuati i super indici di congruità per gli studi di settore (nota 1)
Redditività dei beni mobili strumentali, rotazione del magazzino, durata delle scorte, valore aggiunto per addetto, rapporti tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi per le imprese; resa oraria del professionista, resa oraria per addetto, rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi per le attività di lavoro autonomo.
Sono questi gli specifici indicatori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, distinti per l’applicazione tra imprese e professionisti, individuati dall’Agenzia delle entrate per la super congruità di Gerico 2007, e contenuti nel Decreto del
È stato, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Si ricorda che tali indicatori, previsti dalla Legge Finanziaria 2007, sono idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli “ANE” non si devono confondere con i cosiddetti “INE”, gli altri indicatori di normalità economica che non incidono sull’individuazione dell’ammontare di ricavi, bensì servono quale strumento di selezione dei contribuenti accertabile.
5) - Cartella esattoriale non preceduta dall'Avviso di mora, contrasto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Va rimessa al Primo presidente della Corte di cassazione, perché valuti la opportunità che, sul contrasto giurisprudenziale riguardante la legittimità della notificazione della cartella di pagamento, ove non preceduta, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dalla notificazione dell’avviso di mora, si pronuncino le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione.
La Cassazione ha rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Cassazione e ritiene opportuna la pronuncia da parte delle SSUU civili.
Si tratta della seconda rimessione della questione alle sezioni Unite, atteso che vi era già stata una prima con l’ordinanza interlocutoria n. 13314 del 2006.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
6) - Le ultime Sentenze della Cassazione in materia fiscale (a cura del Notiziario dell’Agenzia delle Entrate)
Operazioni soggettivamente inesistenti: Iva indetraibile - Confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
Con la sentenza n. 5717 depositata il
La Cassazione ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta dalla società acquirente.
Vizi della cartella e dell’avviso di mora: Responsabile il concessionario
Sentenza n. 3242 del
Inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Prima di emettere l’avviso di mora, il concessionario della riscossione deve accertarsi della ritualità della notifica della cartella: in mancanza, il medesimo avviso è illegittimo per quanto attiene la richiesta di interessi e accessori e deve essere impugnato dinanzi al giudice tributario.
Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 3242 della Corte di cassazione, depositata il
Tfr investito in Bot. Tassabili anche gli interessi
Quanto attribuito al dipendente al netto delle sole ritenute fiscali rappresenta un unicum da assoggettare interamente a imposizione
Sentenza n. 6251 del
Gli interessi maturati sul trattamento di fine rapporto investito in Buoni ordinari del Tesoro sono pienamente tassabili.
Questo, in brevissima sintesi, il principio enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6251 del
I giudici, in ipotesi di interessi maturati sul Tfr investito in Bot, ne hanno statuito l’imponibilità, sulla scorta della considerazione che l’intero ammontare attribuito al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, costituito dalla quota capitale dei titoli e dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali, rappresenta un unicum che deve essere interamente assoggettato a tassazione, ai sensi e per il disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.
APPENDICE
Nota (1)
APPROVAZIONE DEGLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA
in vigore dal
art. 1
1. Gli specifici indicatori di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta, previsti dall'art. 1, comma 14, della legge
art. 2
Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di impresa
1. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti esercenti attivita' di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
a) rapporto tra costi di disponibilita' dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) rotazione del magazzino;
c) durata delle scorte;
d) valore aggiunto per addetto;
e) redditivita' dei beni mobili strumentali.
2. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa ovvero una o piu' attivita' di impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto
a) valore aggiunto per addetto;
b) redditivita' dei beni strumentali mobili.
3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.
art. 3
Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo
1. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) resa oraria per addetto;
c) resa oraria del professionista.
2. La definizione degli indicatori di cui al comma 1, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al presente decreto.
art. 4
Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalita' economica
1. Gli indicatori di normalita' economica, approvati con il presente decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge
2. Gli indicatori di normalita' economica, approvati con il presente decreto, sono altresi' utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della legge
art. 5
Ambito applicativo e decorrenza
1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano, con effetto dal periodo d'imposta in corso al
Aprile 2007
A cura Vincenzo D’Andò