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Il 12 novembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comunicato Stampa n.255, "Alluvioni: no sanzioni a sostituti d'imposta se impossibilitati a versare le ritenute nei tempi dovuti". Le ritenute, però, erano escluse da tale sospensione. Il comunicato ha, precisato che, in caso di ritardi nel versamento delle ritenute di ottobre da parte dei sostituti di imposta (scadenza del 16 ottobre) nella regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni, ai sensi dell'art.6, comma 5 del DLgs 472/1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso la violazione di norme tributarie per motivi di forza maggiore.
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