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Cambio di rotta per il riporto delle perdite fiscali. La manovra riscrive le regole e l'art. 23, comma 9 del decreto (98/2011) elimina i limiti temporali per la compensazione dei risultati negativi, introducendo un tetto dell'80% del reddito di ciascun esercizio. La novità interessa solo le società di capitali, mentre le imprese individuali e le società di persone continuano a riportare le perdite entro cinque anni. La norma evita che le società siano indotte a porre in essere comportamenti elusivi, per trasformare, di fatto, i risultati negativi riportabili vicini alla scadenza quinquennale in costi ammortizzabili, o in spese deducibili in esercizi successivi. Circa la decorrenza, non è prevista alcuna deroga allo Statuto del contribuente, quindi le modifiche scattano dall'esercizio successivo a quello in corso al momento in cui sono introdotte, cioè dal 2012; però la relazione al provvedimento pare ipotizzare l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nel 2011. Resta, invece, fissato il tetto di cinque esercizi per quelle con data 2010 e precedenti.