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E' stato pubblicato sulla GU dell'8 luglio il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, che detta le disposizioni di attuazione del regime di tassazione (exit tax) per le imprese italiane che spostano la residenza fiscale in un altro Stato dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l'Italia ha stipulato un accordo di reciproca assistenza sulla riscossione dei debiti tributari. Il regime permette di optare per la sospensione o per la rateizzazione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza latente, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, non confluiti in una stabile organizzazione in Italia. Il nuovo provvedimento, che corregge e sostituisce il precedente Dm 2 agosto 2013, in relazione ai trasferimenti di residenza effettuati dal periodo d'imposta che inizia successivamente a quello della sua pubblicazione in GU (cioè dal 2015), prevede la rateizzazione in sei quote annuali di pari importo, non più dieci. Per i trasferimenti antecedenti, va suddivisa in sei rate l'imposta residua.