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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8296 del 9 aprile 2014, ribaltando il verdetto dei giudici di merito di primo e secondo grado, accogliendo un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato l'esclusione dell'applicazione del ravvedimento operoso alle ipotesi di versamento del tributo in ritardo, non solo perché non espressamente previsto, ma anche perché il versamento tardivo, quando effettuato nel rispetto delle norme, è proprio una modalità di ravvedimento operoso. In particolare in caso di un versamento IVA effettuato in ritardo, secondo i giudici di legittimità, l'Ufficio può iscrivere a ruolo la sanzione anche senza fare contestazioni al contribuente e senza invitarlo a saldare il suo debito con l'Erario.
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