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3 aprile 2014
Si avvicina la prima scadenza per lo spesometro 2014 (invio dei dati 2013)
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24 aprile 2007
Novità fiscali del 24 aprile 2007
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11 novembre 2005
Il Bilancio d’esercizio: adempimento cui dedicare le migliori risorse e la massima competenza…
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Qualora, grazie alle modifiche deliberate dai Comuni, a giugno sia stata versata dell’IMU in eccesso, e che in sede di saldo il contribuente si sia trovato con un credito pari all’imposta versata, sia nei confronti del Comune sia dello Stato, si potrà presentare l’istanza di rimborso al Comune interessato, ed ottenere la restituzione dei maggiori importi pagati. Varie le ipotesi possibili in sede di saldo: credito IMU per la quota erariale versata erroneamente a giugno, e debito IMU per la quota comunale, i due importi si possono compensare. Se la differenza è a credito basterà chiedere il rimborso al Comune interessato, se invece la differenza è a debito si dovrà comunicare al Comune a mezzo istanza che il saldo è stato calcolato tenendo conto della quota erroneamente versata allo Stato. Nel caso in cui sia stato erroneamente indicato il codice tributo nel modello F24 o nel bollettino postale, la correzione dovrà essere richiesta al Comune, non all’Agenzia delle Entrate; se l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione) ha riportato in maniera errata il codice catastale del comune ove è situato l’immobile, indicato dal contribuente, quest’ultimo potrà richiedergli l’annullamento del mod. F24 e il reinvio con i dati corretti.