2) L’attività svolta dal designer costituisce una prestazione professionale soggetta ad Iva
3) Credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni trasferibile alla società conferitaria senza formalità
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5) Covid-19: sono a rischio di chiusura nel 2021 le 460.000 PMI
NOTIZIA IN EVIDENZA 6) Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
6) Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione reddituale
Si pubblica di seguito il testo del messaggio INPS n. 4231 del 12 novembre 2020 relativo a cumulo della pensione con redditi da lavoro.
Premessa sul cumulo della pensione
L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2019, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019.
Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019.
Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti titolari di:
- pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.