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Novità fiscali del 14 settembre 2010: individuati i beni per le attività agricole connesse; agevolazioni per i programmi di investimenti nell’edilizia; notifica al portiere dello stabile: è nulla se l’ufficiale giudiziario non dimostra di avere cercato il destinatario; commercialisti: il bando e la domanda per il Corso di Formazione in Revisore di Ente Locale; monitoraggio fiscale: adempimenti dei contribuenti e degli intermediari
Indice:
1) Individuati i beni per le attività agricole connesse
2) Agevolazioni per i programmi di investimenti nell’edilizia: Decreto in G.U.
3) Notifica al portiere dello stabile: E’ nulla se l’ufficiale giudiziario non dimostra di avere cercato il destinatario
4) Commercialisti: il bando e la domanda per il Corso di Formazione in Revisore di Ente Locale
5) Monitoraggio fiscale: Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari
6) Altre di fisco
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1) Individuati i beni per le attività agricole connesse
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 il Decreto 5/8/2010 che ha individuato i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
La nuova tabella allegata al neo decreto sostituisce quella introdotta dal D.M. 11/7/2007.
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI (Decreto 5/8/2010) |
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0). Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0). Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0). Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0). Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0). Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2). Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0). Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2). Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3). Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4). Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1). Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2). Produzione di grappa (ex 11.01.0). Produzione di aceto (ex 10.84.0). Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0). Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0). Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0). Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0). Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0). Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonchè di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. |
(Decreto 5 agosto 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
2) Agevolazioni per i programmi di investimenti nell’edilizia: Decreto in G.U.
Anche il secondo provvedimento in materia di agevolazioni per gli investimenti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stavolta per il settore edile (per il primo si veda l’articolo sulle novità fiscali di ieri).
In particolare, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, il Decreto 6 agosto 2010 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico concernente i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell’edilizia.
Tutto ciò per promuovere lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico e con particolare attenzione allo sviluppo delle relative filiere produttive.
Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi sono pari a € 300.000.000,00.
Soggetto Gestore
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni sono stati affidati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Imprese ammissibili
Le imprese ammissibili (solo in contabilità ordinaria) alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione.
Programmi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti programmi di investimento, riguardanti le attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
- programmi di investimento riguardanti la produzione, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da FER.
A titolo di es. vengono citati aerogeneratori, gassificatori di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il solare termodinamico, pompe di calore e generatori di calore alimentati da pellet e cippato aventi i requisiti minimi indicati nella direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009;
- programmi di investimento riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, in termini di capacità dei componenti e di sistemi idonei ad incidere sulle suddette prestazioni energetiche degli edifici e sulla vita dei componenti.
Riguardo alle predette attività non sono ammissibili i programmi d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche. Non sono, inoltre, ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente.
Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva.
I programmi di investimento devono essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria).
Per unità produttiva viene intesa una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste.
Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. L’erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese avverrà sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive.
In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero potranno effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto Gestore sia in caso di cessazione definitiva dell’attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti.
3) Notifica al portiere dello stabile: E’ nulla se l’ufficiale giudiziario non dimostra di avere cercato il destinatario
E’ nulla la notifica al portiere se il notificatore (cioè, colui che si occupa della notifica) non abbia indicato quali ricerche ha effettuato al fine di trovare il destinatario.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19417 del 13 settembre 2010 che ha, così, accolto il ricorso presentato dal contribuente.
Secondo la Corte Suprema, in relazione alla notifica di atto nelle mani del portiere per assenza del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve dimostrare, dando espressamente conto, delle ricerche effettuate dello stesso.
Occorre, in maniera chiara, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario.
Mancando tutto ciò la notifica al portiere è nulla. Si pensi al caso delle notifiche di verbali di violazione del Codice della Strada o di cartelle esattoriali, spesso la relata di notifica non è sufficientemente chiara.
Specie quando si usa il prestampato, con gli spazi vuoti relativi alla identificazione del soggetto cui è consegnato l’atto.
È stato riscontrato con una certa frequenza come gli spazi siano riempiti erroneamente, per cui la ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto (ai sensi del 2 comma dell’art. 139 c.p.c.) risulta viziata dal fatto che, ad es., viene scritto il nome del portiere in corrispondenza della frase prestampata “consegnandone copia, in assenza del destinatario, alle ore … al sig. …”.
Mentre, invece, l’identificazione del portiere andrebbe scritta in corrispondenza dello spazio previsto, altrimenti la notifica, alla stregua del principio affermato in giurisprudenza sulla chiarezza e la certezza della ricerca e della identificazione del soggetto al quale l’atto è consegnato, viene ritenuta nulla, e ciò, sia per violazione delle disposizioni sulla persona alla quale deve essere consegnata la copia, sia per incertezza sulla persona a cui è fatta la notifica, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.
La Disciplina della notifica al destinatario
E’ l’art. 139 del c.p.c. che regola la notifica, da effettuare a mani del destinatario (nella sua residenza, nella sua dimora o nel suo domicilio).
Nel comune di residenza, il destinatario deve essere cercato nella casa di abitazione, e se non viene trovato, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa.
In mancanza delle persone suddette, la copia va consegnata al portiere dello stabile dove è situata l’abitazione.
In tale frangente, il portiere deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario deve darne notizia al destinatario dell’avvenuta notifica, a mezzo di lettera raccomandata a/r.
L’omessa menzione della ricerca degli altri soggetti, indicati nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c. come abilitati a ricevere l’atto, non comporta la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere e del vicino di casa, quando l’ufficiale giudiziario attesti nella relata “tale qualificatosi, capace, che si incarica della consegna stante la sua momentanea assenza e dei familiari”; tale formula, infatti, vale ad indicare, nel suo complessivo significato letterale e logico, il mancato rinvenimento del destinatario e di ogni altra persona idonea alla ricezione (ciò, almeno, secondo la sentenza della Cassazione n. 12510/1992).
Non è, inoltre, valida la notifica effettuata alla moglie del portiere di un condominio qualora la stessa non sia autorizzata a sostituirlo.
L’art. 160 del c.p.c. dispone che la notifica è nulla se non vengono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.
Da tale principio deriva la nullità della notifica se non sia stata specificamente indicata, nella relata, la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario o ai propri familiari (Cass. sent. n. 1131/1988; sent. n. 4739/1998).
È, altresì, nulla la notifica effettuata al portiere dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, salvo che le parole usate dall’incaricato della notifica indichino, nel loro complessivo significato, il mancato rinvenimento, nel luogo della notifica, del destinatario dell’atto e di ogni altra persona idonea ai sensi del secondo comma dell’art. 139 c.p.c..
Soltanto in tale evenienza, in giurisprudenza, la notifica viene ritenuta validamente eseguita con la consegna della copia nelle mani del portiere (Cass. civ. sent. n. 5637/1988).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1097/2000.
Ed ancora, sempre, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8214 del 2005, ha stabilito che l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei propri familiari (in tal senso, anche la sentenza della Cassazione n. 6101/2006).
Per ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 279 del 2007, ha evidenziato il principio della necessaria certificazione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.
4) Commercialisti: il bando e la domanda per il Corso di Formazione in Revisore di Ente Locale
Pubblicato il bando per il Corso di Formazione in "Revisore di Ente Locale", realizzato dalla collaborazione tra Ministero dell’Interno, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I. Scuola Superiore dell'Amministrazione dell’Interno.
Presso la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma si terrà, per l’Anno Accademico 2010, il Corso di Formazione in “Revisore di Ente Locale”, realizzato dalla collaborazione tra Ministero dell’Interno, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I. Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Tale Bando è stato emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ne ha dato diffusione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale ed invio a tutti gli Ordini territoriali.
In allegato del documento disponibile sul sito www.cndcec.it, si trova anche la domanda di ammissione.
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota informativa n. 52 del 13/09/2010)
5) Monitoraggio fiscale: Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari
Le Entrate forniscono istruzioni ad hoc per i contribuenti e gli intermediari. Coniugi uniti anche nella compilazione del modulo RW.
Se i congiunti sono cointestatari del conto corrente estero ognuno dichiara il valore della relativa quota di possesso.
Il discorso cambia quando entrambi hanno la piena disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali.
In questo caso ogni intestatario compila l’RW con riferimento all’intero valore delle attività.
Ad ogni modo i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate “formalmente” ad un trust.
Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 45/E del 13 settembre 2010 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni alle dichiarazioni Unico e 770, in relazione all’applicazione del “monitoraggio fiscale”.
Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito su detti argomenti la sintesi attraverso il comunicato stampa n. 181 sempre del 13 settembre 2010:
“Disciplina questa che prevede determinati adempimenti sia per i contribuenti che detengono attività estere di natura finanziaria e investimenti oltreconfine, sia per gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie.
L’oltreconfine sotto la lente dell’RW
Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, azioni e obbligazioni estere, assicurazioni estere, stock option, e ancora, immobili situati oltreconfine, oggetti preziosi che si trovano fuori dal territorio dello Stato, imbarcazioni o navi da diporto e l’immancabile accessorio delle opere d’arte. Insomma, una mappa variopinta di beni patrimoniali e di attività estere di natura finanziaria uniti dalla capacità di produrre redditi comunque imponibili in Italia. Unica eccezione gli investimenti, che devono essere riportati nel modulo RW anche se non hanno prodotto alcun reddito.
A chi guarda il modulo RW
L’obbligo di compilazione del modulo RW, porta d’accesso privilegiata al “monitoraggio fiscale”, scatta per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società semplici e per i soggetti equiparati, comunque residenti in Italia.
Dall’obbligo del monitoraggio sono invece esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici.
A partire da quest’anno, quindi in riferimento all’anno d’imposta 2009, sono stati inoltre esonerati dalla compilazione del modulo RW sia i dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali, per esempio, Onu, Nato, Unione Europea e Ocse, sia i frontalieri.
In realtà, per quest’ultimi l’esonero è limitato alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono l’attività lavorativa.
Lo scudo fiscale ridisegna i confini dell’RW
I contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel corso del 2009, infatti, non devono compilare il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009.
L’esonero dall’obbligo di monitoraggio s’estende anche al 2010 nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno in corso.
La curiosità, quando l’RW corre da solo
Anche nel caso di presentazione del modello 730, o nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere comunque compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio di Unico, e presentato nei termini previsti
per questo modello.
Il monitoraggio si fa anche dall’“interno”, con il 770
Il documento interpretativo nella seconda parte fornisce ulteriori integrazioni alle istruzioni al modello 770.
In particolare, in riferimento al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Nel dettaglio, i chiarimenti contenuti nella Circolare 45/E interessano i nuovi codici previsti appositamente per la segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni che possono dar origine a redditi da immobili o altre attività patrimoniali oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni sullo scudo fiscale, nonché per i casi in cui le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
Anche per gli intermediari vale il test del monitoraggio
A questo riguardo, si ricorda che gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari.
Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti”.
6) Altre di fisco:
- Accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/09/2010 il regolamento (DPR n. 150/2010) recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici
(D.P.R. n. 150 del 02 agosto 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
- Fondi affari esteri per la cooperazione allo sviluppo: in G.U. le modifiche normative
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 la Legge riguardante le modifiche all’art. 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell’Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
(Legge n. 149 del 13 agosto 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
- Contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus
In G.U. il Decreto 30 giugno 2010 riguardante la concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l’annualità 2009.
(Decreto 30 giugno 2010 in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010)
Vincenzo D’Andò