Deducibilità leasing professionista, IVA agenti e rappresentanti, nota di accredito in caso di fallimento, partita IVA sul sito WEB, costo della manodopera esposto in fattura ed IVA 10%
QUESITO N. 1: Deducibilità leasing professionista
Un professionista intende stipulare un contratto di leasing per l’acquisizione di un’attrezzatura.
Ai fini della deducibilità dei canoni corrisposti alla società di leasing, la durata minima del contratto deve essere pari ai 2/3 del periodo di ammortamento come stabilito dalla Finanziaria 2008?
RISPOSTA
La Finanziaria 2008, modificando l’art. 102, TUIR, ha disposto, per i contratti stipulati a partire dall’1.1.2008, l’allungamento della durata minima del contratto di locazione finanziaria. Con particolare riguardo ai contratti aventi ad oggetto beni mobili, esclusi i veicoli a deducibilità limitata, la durata minima del contratto è pari a 2/3 del periodo di ammortamento determinato applicando i coefficienti ministeriali previsti per il medesimo bene; in precedenza era sufficiente una durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento.
Tale novità interessa esclusivamente le imprese.
Nei confronti dei lavoratori autonomi risulta, infatti, applicabile quanto previsto dall’art. 54, TUIR, che non ha subito modifiche rispetto al passato. Nei confronti di tali soggetti, pertanto, ai fini della deduzione dei canoni di leasing dei beni strumentali la durata del contratto, non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento.
QUESITO N. 2:
Iva auto agenti e rappresentanti
La lett. c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 prevede che per l’acquisto di autoveicoli non si applica la detrazione Iva del 40% per gli agenti e rappresentanti. Questo significa che per gli agenti e rappresentanti l’Iva per l’acquisto di autoveicoli è completamente detraibile?
RISPOSTA
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, per i veicoli acquistati da agenti e rappresentanti non si applica la detrazione Iva del 40%.
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Pertanto, la detrazione sarà integrale solamente nel caso in cui l’auto venga utilzzata esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa. Se, al contrario, l’auto viene utilizzata promiscuamente la percentuale di detraibilità verrà determinata seguendo il criterio di inerenza.
Al riguardo, la circolare n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali ha precisato che: "In questa ipotesi nella quale la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA".
QUESITO N. 3:
Nota di accredito nel caso di fallimento
Un imprenditore individuale nel 2009 ha emesso una fattura ad una società. Tale società non ha pagato la fattura e all’inizio del 2010 è stata dichiarata fallita. Si chiede se l’imprenditore individuale, data la dichiarazione di fallimento della società, possa ora emettere una nota di accredito al fine di stornare interamente la fattura originaria.
RISPOSTA
L’emissione di note di accredito da parte dei cedenti beni o prestatori di servizi che non abbiano, in tutto o in parte, recuperato il loro credito è stato introdotto con effetto dal 2.3.1997 (art. 2., co. 1, lett. c – bis, D.L. 31.12.1996, n. 669 conv. con L. 28.2.1997 n. 30).
Le condizioni che attualmente consentono l’emissione di note di variazione in diminuzione dell’Iva relativa alle operazioni effettuate nei confronti di debitori sottoposti a procedure esecutive collettive o individuali sono le seguenti:
- che vi sia il mancato pagamento di tutto o parte del corrispettivo di un’operazione assoggettata ad Iva regolarmente fatturata;
- che il cedente o prestatore si sia insinuato nell’esecuzione;
- che la procedura si sia conclusa in forma infruttuosa per il cedente/ prestatore creditore.
La C.M. n. 77/E/2000 ha chiarito che le procedure concorsuali interessate sono il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo.
Il contribuente indicato nel quesito vanta un credito nei confronti di una società fallita ma non si è ancora insinuato al passivo, pertanto il soggetto non può emettere una nota di accredito ma è necessario che si insinui al passivo e che la procedura si concluda infruttuosamente.
QUESITO N. 4: Partita Iva sul sito Web
Una società intende aprire un sito Web dove pubblicizzare i propri servizi. Si chiede se l’esposizione sul sito della Partita Iva sia obbligatorio o sia solamente facoltativo.
RISPOSTA
L’articolo 35, D.p.r. n. 633/72, comma 1, secondo periodo, dispone che "L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di Partita Iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle Dichiarazioni, nella home – page dell’eventuale sito – web e in ogni altro documento ove richiesto"
Al riguardo, la Risoluzione n. 60/E/2006 ha precisato che: "L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e' tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1".
Visto quanto sopraesposto si ritiene che il soggetto indicato nel quesito è obbligato a esporre la Partita Iva sul sito Web.
QUESITO N. 5: Costo della manodopera esposto in fattura e Iva al 10%
L’applicazione dell’Iva al 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata all’esposizione del costo della manodopera in fattura o tale obbligo è previsto solamente per beneficiare della detrazione del 36% o del 55%?
RISPOSTA
La Finanziaria 2010, ha prorogato, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate fino al periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde, quindi, dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2010/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010.
Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente.
Antonio Gigliotti
11 marzo 2010