L’acquisizione di un’autovettura per un’ azienda può avvenire mediante acquisto diretto, leasing o locazione. In tutte le ipotesi il legislatore con l’art. 164 del Tuir ha voluto mantenere un’equivalenza fiscale rendendo omogenea la disciplina tra le modalità di acquisizione.
Vediamo nel dettaglio il trattamento ai fini delle imposte dirette in caso di acquisto / leasing / noleggio a lungo termine di un’autovettura per valutare la possibile convenienza fra le diverse tipologie contrattuali
Acquisto di autovetture e ammortamento
La disciplina fiscale relativa all’acquisto di autovetture che l’impresa acquisisce per la propria attività e che presentano limitazioni fiscali, è sancita dall’art. 164, TUIR.
Questo articolo dispone che:
“Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili […] b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). […]
Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;”[…]
I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte dell’impresa sono quindi i seguenti:
- percentuale di deducibilità pari al 20%;
con
- un tetto massimo di spesa pari a:
- € 18.075,99 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m,) art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
- € 4.131,66 per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992);
- € 2.065,83 per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).
- € 18.075,99 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m,) art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
La percentuale di deducibilità del 20% è applicabile alle spese sostenute per l’acquisto delle autovetture, tenuto conto anche dei componenti negativi relativi al veicolo, quali carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione, ecc..
Si ricorda che, ai fini dell’indicazione dei costi deducibili nel modello Redditi le imprese in contabilità ordinaria devono effettuare una variazione in aumento apposito rigo del quadro RF.
Ammortamento del bene
Civilisticamente, i criteri di ripartizione del valore ammortizzabile devono consentirne l’imputazione sulla vita utile stimata, in modo razionale e sistematico, in proporzione al deperimento ed all’uso del cespite nel processo produttivo.
Tale sistematicità è garantita dal piano di ammortamento.
Per la definizione delle quote di ammortamento deducibili, il legislatore fiscale ha invece previsto, per ogni settore produttivo e per ogni categoria di beni, appositi coefficienti da applicare al valore ammortizzabile.
In linea generale, tali coefficienti di individuazione dell’ammortamento ordinario devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di utilizzo.
Si ricorda, infatti, che la Legge n. 244/2007 ha abrogato il comma 3, art. 102, TUIR, con la conseguenza che non è più possibile accelerare o ridurre il periodo d’ammortamento.
L’art. 102, comma 2, TUIR, al fine della determinazione dell’ammortamento, prevede che le quote di ammortamento ammesse in deduzione non devono superare il limite stabilito e derivante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti previsti, per categorie di beni omogenei, con Decreto ministeriale e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento, alle autovetture che l’impresa acquista, tale coefficiente è pari al 25%.
Tale coefficiente è valido per autovetture, motoveicoli e simili, indipendentemente dall’attività esercitata dall’impresa.
Irap
Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, in seguito alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007, è necessario distinguere la tipologia di impresa (soggetto passivo) alla quale si fa riferimento.
Metodo fiscale
Per l’impresa (individuale o società di persone) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo fiscale, i costi deducibili in materia di autoveicoli seguono le stesse regole previste ai fini della deducibilità in ambito.
Metodo da bilancio
Per l’impresa (società di capitali, società commerciali) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo da bilancio, i costi deducibili in materia di autoveicoli non seguono le regole previste ai fini IRPEF/IRES, in qu