Il rimborso chilometrico, pur concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, se non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle Entrate ha reso interessanti chiarimenti (vedi estremi in fondo all’articolo) al regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Il quesito del professionista: rimborso chilometrico al professionista tassabile?

- il compenso per la prestazione della propria consulenza;
- un rimborso spese chilometriche, assoggettato a Iva.
Tale rimborso era stato concordato preventivamente con il committente e calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita.
Il problema tuttavia, consiste nel fatto che il professionista ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il rimborso, pur non supportato da giustificativi fiscali di terzi, potesse essere escluso dalla ritenuta d’acconto, e se fosse sufficiente documentare i chilometri percorsi e i parametri di calcolo per evitare l’obbligo di ulteriori giustificativi, come gli scontrini del carburante.
La riforma del reddito di lavoro autonomo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294, il decreto legislativo n. 192, del 13 dicembre 2024 che, in attuazione della Delega sulla riforma fiscale (legge n. 111/2023), realizza la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e delle società e degli enti (Ires).
Il testo è composto da 21 articoli, suddivisi in tre Titoli: le nuove disposizioni

