Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti deve assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro
Con una risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il periodo d’imposta 2025 occorre assoggettare i premi corrisposti in denaro per risultati ottenuti nell’ambito di competizioni sportive a ritenuta, a norma dell’articolo 30 del DPR 600 del 1973.
Il quesito: quale ritenuta sui premi erogati agli sportivi dilettantistici nel 2025
Una associazione sportiva dilettantistica (ASD) nel porre un quesito all’Agenzia delle Entrate fa presente di erogare ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Tali somme sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che l’aliquota della ritenuta è fissata nella misura del venti per cento
“sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe”.
L’associazione istante ricorda che il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (cd. decreto milleproroghe), dispone