In questo articolo analizziamo l’evoluzione della norma del super ammortamento: dall’agevolazione originaria a quanto previsto con le normative successive, ricordando che rimangono scoperti dall’agevolazione, nell’arco di tempo 2016 – 2019, soltanto gli investimenti effettuati nel I° trimestre dell’anno 2019.
Inoltre puntiamo il mouse su alcune casistiche meritevoli di approfondimento: il caso di rete fra imprese e quello dell’acquisto tramite leasing.
All’inizio era super ammortamento nella misura del 40%
L’art. 1, commi 91-94, 97 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, aveva disposto un super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi gli autoveicoli (I successivi riferimenti alle norme consentono, a chi voglia approfondire gli argomenti, di poter risalire agevolmente agli stessi).
La successiva Legge di bilancio (Art. 1, commi 8-13, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), aveva prorogato il precedente provvedimento agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, purchè entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’ordine fosse accettato dal fornitore e che fosse intervenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto.
Quest’ultima agevolazione inizia a perdere qualche pezzo, strada facendo: dall’agevolazione, l’acquisto degli autoveicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso.
Successivamente, l’art. 1, comma 29, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha ulteriormente prorogato l’agevolazione del super ammortamento – escludendo dallo stesso l’acquisto degli autoveicoli e degli altri mezzi di trasporto, ricalcando la precedente L. n. 232/2016 – sempre a condizione che l’investimento fosse effettuato entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 giugno 2019, però, in quest’ultimo caso, che l’ordine fosse accettato dal fornitore e che fosse versato a quest’ultimo un versamento in acconto del costo totale pari almeno al 20%.
L’agevolazione, a questo punto, perde un secondo pezzo, ovvero lima la precedente agevolazione abbassando l’asticella al 30%, rispetto al 40% iniziale.
La legge di bilancio 2019 non ha prorogato il super ammortamento nel 2019, così limitando la sua applicazione sino al 31 dicembre 2018, con l’eccezione condizionata, come anticipato, al 30 giugno 2019.
Gli interventi di legge a favore del ripristino dell’agevolazione-
Stante così le cose, è intervenuto l’art. 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha ripristinato l’agevolazione come segue:
- l’agevolazione attiene solo all’imposizione diretta (IRPEF, IRES, escluso l’IRAP. Al riguardo, si chiarisce che il super ammortamento non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi come, ad esempio, i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – si veda la Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E, parag. 5.1);
- sono destinatari della stessa, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
- è escluso, dall’agevolazione, l’investimento consistente nell’acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto regolamentati, ai fini dell’imposizione diretta, dall’art. 164, comma 1, lett. b) [autovetture e autocaravan, di cui alle lett. a) e m), dell’art. 54, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa] e b-bis) [veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta], del D.P.R. n. 917/1986.
Di conseguenza, per i mezzi di trasporto, il super ammortamento opera, soltanto per i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. a), del P.R. n. 917/1986, cioè per quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, per i quali il procedimento di ammortamento opera sull’intero costo di acquisto.
A livello di concetto di strumentalità, si riesuma la Ris. dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2007, n. 59/E che così si esprime: “sono strumentali all’attività d’impresa solo quei beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio)”;
- l’arco di tempo entro il quale si può usufruire dell’agevolazione va dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- l’agevolazione fa riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, e consiste nel maggiorare il costo di acquisizione del 30%;
- la maggiorazione del costo presenta il tetto di investimenti complessivi non superiore a € 2,5 milioni.
In sostanza, rimangono scoperti dall’agevolazione nell’arco di tempo 2016 – 2019, soltanto gli investimenti effettuati nel I° trimestre dell’anno 2019.