Per essere validamente dedotto dal reddito d’impresa, il Trattamento di Fine Mandato a favore degli amministratori deve avere data certa.
Come è noto, il trattamento di fine mandato (TFM) è un’indennità, non disciplinata in modo specifico dalla normativa civilistica, che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.
L’accantonamento del Trattamento di Fine Mandato
Gli accantonamenti al fondo per il TFM sono quindi fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l’indennità sia effettivamente pagata.
In sede giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.3994 del 16 febbraio 2021, ha affermato che la forma data agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell’amministratore unico e del rappresentante, ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell’accantonamento, che non gioca sul titolo dell’operazione. La facoltà delle aziende di decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, un’indennità definita “trattamento di fine mandato“, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti, rientra del resto tra i poteri dell’assemblea ordinaria, come sancito dall’art. 2364 cod. civ., se non previsto dallo statuto della società.
La deducibilità ai fini IRES trova collocazione nell’art.105, comma 4, del T.U.I.R. 917/1986, norma che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art.17, comma 1, lett.c, del citato T.U. Trattasi, in particolare, delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e cont