Breve analisi della modalità di acquisizione di beni strumentali tramite contratti di leasing.
Si evidenzia come l’equiparazione tra acquisto in proprietà e acquisizione in leasing determini l’applicazione delle stesse regole di determinazione e di rideterminazione del credito d’imposta.
Modalità di effettuazione dell’investimento
Tra le modalità di acquisizione dei beni strumentali nuovi che danno diritto al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, legge 178/2020 vi è anche il leasing (oltre, ovviamente, all’acquisto in proprietà, alla realizzazione in economia e alla realizzazione da parte di terzi mediante appalto).
Acquisizione in leasing di beni strumentali
La possibilità di beneficiare del credito d’imposta spetta anche per l’acquisizione dei beni strumentali tramite contratti di leasing, come confermato dall’agenzia delle Entrate e come desumibile dalla legge.
Nello specifico, il comma 1054 (riferito agli investimenti “ordinari”, ossia non quelli del paradigma Industria 4.0) quelli, dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 precisa che per gli investimenti effettuati in leasing il costo agevolabile è pari a quello sostenuto per l’acquisto da parte della società di leasing (locatore).
La stessa precisazione viene omessa nei successivi commi da 1055 a 1058 della medesima legge, che disciplinano il credito d’imposta dei beni interconnessi (che fruiscono del maggior credito d’imposta