Anche in assenza di proprietà, l’IVA può essere recuperata: il diritto alla detrazione o al rimborso spetta per lavori su immobili detenuti in comodato o locazione, se strumentali all’attività d’impresa o professionale. Inclusi interventi come l’installazione di impianti fotovoltaici su fondi altrui. Una possibilità spesso sottovalutata. Scopriamo perché.
Ristrutturazioni su beni di terzi: IVA detraibile se strumentale all’attività
L’argomento in esame riguarda in materia di IVA il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione in casi di immobile di proprietà di terzi, condotto in locazione (o con altri contratti), purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale.
Il diritto alla detrazione dell’IVA e, in alternativa, il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile, è quindi riconosciuto in relazione alle ristrutturazioni o manutenzioni effettuate su beni immobili di proprietà di terzi che detengono in locazione l’immobile, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o in prospettiva.
Sul tema sovviene l’art. 30, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/72, il quale fa riferimento ai termini “acquisto” e “beni ammortizzabili”, che, come affermato dalla Cassazione a SU con la Sentenza n. 13162/2024, non può essere interpretata limitandosi al tenore letterale, ma deve essere riconosciuto il significato di…
…“disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisce il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo”.
Circa la rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile per le opere realizzate su beni di terzi, come lavori di ristrutturazione o manutenzione, l’Agenzia delle Entrate con una recente risoluzione (Risoluzione n. 20/2025) ha fornito le indicazioni necessarie per adeguar