Legge 178 del 30/12/2020 – Legge di Bilancio 2021: testo integrale

Pubblichiamo il testo definitivo della Legge di Bilancio 2021, che contiene, come tutti gli anni, innumerevoli novità da conoscere.
Il solo articolo 1 si compone di ben 1.150 commi; il testo integrale consta di 514 pagine.

Legge di Bilancio 2021, approvata anche dal Senato e pubblicata in G.U.

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre 2020, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l’Assemblea ha licenziato definitivamente il Ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un’astensione.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 la Legge 178, stessa data.

Il testo definitivo si caratterizza, come spesso avvenuto negli ultimi anni, per la presenza di un solo articolo con  ben 1.150 commi.

NB. Cliccando sul tasto rosso in fondo alla pagina potrai
scaricare il
testo integrale in PDF della Legge .

 

 

Tante novità nella Finanziaria 2021: vediamone alcune al volo, in attesa di successivi approfondimenti…

 

legge di bilancio 2021 testo integrale

  •  Sale a 16mila euro il tetto di spesa per il Bonus mobili, la detrazione del 50% per acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus collegato ad altre spese)
  • Prorogato per tutto il 2022, con diverse novità, il Superbonus del 110%, esteso anche agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e apportate numerose modifiche alla disciplina speciale per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, in primis la proroga al 30 giugno 2022 (per gli Iacp, al 31 dicembre 2022).
    – Tra le altre novità, la detrazione per le spese sostenute nel 2022 (per gli Iacp, dal 1° luglio 2022) andrà ripartita in 4 (non più 5) quote annuali di pari importo;
    – rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A;
    – l’installazione di impianti fotovoltaici è premiata anche se avviene su strutture pertinenziali agli edifici;
    – relativamente ai lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (in caso di Iacp, il 60% dei lavori ultimati entro il 31 dicembre 2022, consentirà di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);

  • una serie di attività sono esonerate dal versamento della prima rata IMU 2021: ad esempio alberghi, agriturismi, affittacamere, bed&breakfast, campeggi, allestimenti fieristici, discoteche, sale da ballo, nightclub;
  • Bonus proprietari immobiliari in caso di riduzione canone di affitto abitazioni: credito d’imposta 50% della riduzione, massimo riduzione euro 1.200;
  • tra i tanti bonus approvati c’è il cosiddetto Bonus idrico: sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia, colonne doccia; rubinetti e miscelatori per bagno e cucina;
  • Bonus vista: voucher di 50 euro per acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto se l’ISEE familiare non supera i 10.000 euro;
  • sempre in caso di ISEE contenuto è attivato il Bonus digitalizzazione: smartphone e collegamento internet gratuiti per un anno; compresi anche abbonamenti gratuiti a due organi di stampa;
  • Bonus TV: sconto di 50 euro per acquisto nuovi televisori adatti alle nuove tecnologie di digitale terrestre DVBT2, necessarie a brevissimo;
  • Bonus auto: incentivi di varie misure per acquisti di nuovi veicoli elettrici, ibridi o euro 6 di ultima generazione, in caso di rottamazione dell’usato;
  • fino al 31 marzo 2021 blocco dei licenziamenti;
  • Bonus cuochi professionisti per acquisto macchinari, attrezzature e corsi di aggiornamento: il credito d’imposta è del 40%;
  • prorogato fino ad aprile 2021 il Bonus affitti 60% del canone di locazione delle imprese turistico-ricettive;
  • proroga della Cassa Integrazione per 12 settimane;
  • sgravi contributivi per tre anni in caso di assunzioni a tempo indeterminato (e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato) effettuate nel biennio 2021/2022 di giovani fino a 35 anni. Maggiori agevolazioni alle imprese nel sud;
  • Congedo paternità a 10 giorni per le nascite del 2021;
  • nasce l’ISCRO, Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una nuova forma di Cassa Integrazione rivolta agli iscritti alla Gestione Separata INPS. Si prevede un sostegno per sei mensilità e importi variabili da 250 e 800 euro/mese.
    Tra le condizioni:
    – il reddito dell’anno che precede la domanda (si prevede per ora una durata triennale di questa indennità) deve essere inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti;
    – il reddito dell’anno non deve superare euro 8.145
    – essere in regola con i versamenti dei contributi
    – partita IVA aperta da almeno 4 anni;

  • eliminazione dei minimi contributivi fissi INPS per artigiani e commercianti qualora il fatturato 2020 sia inferiore di almeno un terzo rispetto al fatturato 2019.

 

Ecco di seguito gli approfondimenti su alcune novità

(altre ancora le avevamo già segnalate nel Diario Fiscale del 22 dicembre 2020 al quale rimandiamo il cortese lettore).

 

Versamenti del settore sportivo (commi 36-37)

Sospesi,

  • per le federazioni sportive nazionali,
  • gli enti di promozione sportiva,
  • le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche,

i versamenti, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021,

  • delle imposte sui redditi,
  • dell’Iva,
  • delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta,
  • dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Tali somme andranno versate, senza sanzioni e interessi, entro il 30 maggio 2021 in una unica soluzione oppure fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

 

IVA sui piatti pronti

Il comma 40 assoggetta ad IVA ridotta al 10%, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Vengono, dunque, inserite nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l’asporto. Alle stesse, pertanto, si applica l’aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Tassazione agevolata sui dividendi degli enti non commerciali (commi 44-47)

Escluso dall’imponibile IRES, a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, il 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che gli stessi esercitino, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità:

  • civiche,
  • solidaristiche
  • e di utilità sociale,

e che il risparmio d’imposta ottenuto sia destinato a finanziare le predette attività, accantonando l’importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

I commi 44-47 intendono detassare il 50% degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le fondazioni bancarie, infine, destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo.

Il comma 44 prevede che gli utili percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. n.917 del 1986), ovvero dalle stabili organizzazioni di tali Enti nel territorio dello Stato (ai sensi della successiva lettera d) del medesimo articolo 73, comma 1) siano esenti da IRES, o più precisamente non concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

Condizione per l’accesso all’agevolazione è che esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati dal successivo comma 45.

Sono esclusi da tale misura gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti (comma 45):

  1.  famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  2.  prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  4. arte, attività e beni culturali.

Ai sensi del comma 46 i destinatari della detassazione devono destinare l’imposta sul reddito delle società non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Il comma 47 prevede che le fondazioni bancarie (di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

 

La Legge di Bilancio 2021 e gli Enti del Terzo Settore

Agli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni specifiche del Codice nonché le norme IRES di cui al titolo II del TUIR, in quanto compatibili (articolo 79, comma 1 del Codice).

Le attività di interesse generale di un Ente Terzo Settore si considerano di natura non commerciale (dunque non tassabili) quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (articolo 79, comma 2).

Inoltre si considerano non commerciali gli Enti del Terzo settore (articolo 79, comma 5) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale indicate dal Codice (di cui all’articolo 5), in conformità ai criteri indicati dalla legge.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d’impresa e non in conformità ai criteri indicati dalla legge, nonché le attività diverse da quelle di interesse generale nel medesimo periodo d’imposta, superano le entrate derivanti da attività non commerciali.

 

Riduzione del canone di locazione con contributo a fondo perduto (commi 381-384)

Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all’inquilino, un contributo a fondo perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, entro il tetto annuo di 1.200 euro.

Il beneficio spetta a condizione che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario e che il locatore comunichi la rinegoziazione del canone all’Agenzia delle entrate.

Questa, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà emanare il provvedimento attuativo e, se le domande pervenute dovessero superare le risorse stanziate (50 milioni di euro), rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore.

La stessa misura, tra l’altro, è già stata introdotta dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020 convertito in Legge 176/2020, seppure con riferimento ai soli contratti in essere al 29 ottobre 2020 

 

Locazioni brevi (commi 595-597) 

Dal 2021 è possibile avvalersi del regime delle “locazioni brevi” (contratti di durata non superiore a 30 giorni, per i quali è prevista l’applicabilità della cedolare secca al 21%) solo se nell’anno si destinano a quella finalità al massimo 4 appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

 

Bonus Investimenti (commi 1051-1063)

Estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell’ambito oggettivo) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

 

Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi

L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

 

Beneficiari dell’agevolazione e investimenti agevolabili

Il comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Misura del credito d’imposta secondo la tipologia di beni agevolabili

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 1058, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Operatività e fruizione del credito d’imposta

Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

***

(NdR: segnaliamo che tutti gli approfondimenti dedicati alla Legge di Bilancio 2021 saranno raggruppati in apposita sezione.

Ad esempio 2/1/2021 pubblicato un altro elenco di novità sulla Legge Finanziaria 2021: Legge di Bilancio 2021: provvedimenti in pillole)

 

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Vincenzo D’Andò e redazione CommercialistaTelematico

31 dicembre 2020

 

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