Il Fisco ha recentemente chiarito che la detassazione legata al Covid-19 non si applica alla Decontribuzione Sud, l’agevolazione introdotta per mitigare gli impatti dell’epidemia su aree economicamente disagiate. Vediamo le implicazioni della risposta del Fisco nella determinazione del reddito d’impresa.
Decontribuzione Sud e detassazione Covid 19: i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicabilità, o meno, della disciplina di cui all’articolo 10-bis, del D.L. n. 137/2020 cd. “Decreto Ristori”, ovvero la cosiddetta detassazione Covid 19, all’agevolazione prevista dall’articolo 27, del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), riguardante la Decontribuzione Sud, sia con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, sia con riferimento al periodo 1° luglio 2022 – 1° dicembre 2022 ed a quelli successivi.
Le agevolazioni COVID-19 nel Decreto Agosto
L’articolo 27, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto”, stabilisce che:
“Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente […] un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) […]”.
L’autorizzazione della Commissione Europea
Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Agosto (con riferimento all’esonero contributivo relativo al periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020) e dell’articolo 1, comma 164, della legge di Bilancio 2021 (con riferimento all’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021), le agevolazioni sono concesse previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni (“Temporary Framework COVID-19”).
Estensione dell’esonero contributivo
Infine, per quanto riguarda l’esonero contributivo relativo al periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, il comma 165, del sopra citato articolo 1, della legge di Bilancio 2021 dispone che:
“l’agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Tratta