La possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta Industria 4.0 è condizionato all’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione.
Qualora ciò avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’incentivo in misura ridotta applicando l’aliquota percentuale “ordinaria” – nella misura del dieci o del sei per cento – spettante in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi ad oggetto beni strumentali.
Nell’ambito del modello Redditi dovrà essere esposto, sin dall’origine, il credito d’imposta 4.0, con riferimento al valore, al codice credito ed al codice tributo.
Investimenti 4.0: normativa di riferimento
L’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27.12.2019 n. 160, ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020. Esso riguardava tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti.
L’incentivo veniva riconosciuto con aliquota differenziata – variabili tra il 6 ed il 15 percento – secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copriva gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Successivamente l’art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30.12.2000, n. 178, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0, estendeva, fino al 31 dicembre 2022, la disciplina del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.lgs. n. 241/97 in tre rate annuali secondo precisi termini di decorrenza (comma 1059, L. n. 178/2020) potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Per quanto riguardava gli investimenti aventi a oggetto beni:
- ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero;
- materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0,
le percentuali di incentivo venivano stabilite in misura variabile a seconda della quota di investimenti realizzati acquistato ricomprese tra il 40 (successivamente elevato al 50) ed il 10 per cento.
La disciplina degli incentivi è stata successivamente oggetto di proroghe e di modifica da parte dall’art. 1 co. 44 dalla Legge del 30/12/2021, n. 234, (“Legge di bilancio 2022”) nonché dalla legge n. 29 del 29/12/2022, n. 197[1] (“Legge di bilancio 2023”).
In particolare, l’art. 1, comma 44, della L. n. 234/21 ha aggiunto nell’ambito dell’art. 1, della L. n. 178/2000, il comma 1058-ter. che riconosce alla imprese un credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro se che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, ha prorogato l’incentivo fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. modificando l’intensità di aiuto.
Da ultimo attraverso il D.L. 24.03.