Bonus investimenti: necessari estremi legislativi in fattura

Per il Bonus investimenti è necessario che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto dei beni strumentali contengano l’espresso riferimento alle norme agevolative. 

bonus investimenti industria 4.0Al fine di beneficiare del cosiddetto Bonus investimenti (per il quale ad oggi si è ancora in attesa dei codici tributo per la compensazione) è necessario che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto dei beni strumentali contengano l’espresso riferimento alle norme agevolative. 

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Codici tributo Bonus investimenti in beni strumentali nuovi, Legge di Bilancio 2021

 

Novità Legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 – articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 (e al 30 giugno 2023 al ricorrere di determinate specifiche condizioni: se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive.

E’ stata inoltre rivisitata la precedente disposizione (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020) con l’introduzione di alcune novità quali: 

  • inclusione dei beni immateriali generici;
  • innalzamento delle aliquote agevolative;
  • aumento dei limiti massimi delle spese ammissibili;
  • tempi di fruizione del credito più brevi.

I beni nuovi potrebbero essere acquistati anche usufruendo della utilissima legge Sabatini, che a sua volta recentemente ha avuto positivi aggiornamenti, vedi => La nuova legge Sabatini: benefici e procedure

 

Bonus investimenti: conta l’iscrizione in Bilancio

L’Agenzia delle Entrate torna sul bonus investimenti confermando tra gli agevolabili quelli iscritti in bilancio sotto la voce “Impianti, macchinari e attrezzature”.
Resta al contribuente la valutazione della natura del bene, agevolabile o meno, mentre l’iscrizione dello stesso in una data categoria non può essere oggetto di interpello. 
In merito a questa problematica CommercialistaTelematico ha pubblicato un interessante approfondimento=>

 

Tempistica

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre 2020, quindi anche retroattivamente, a beneficio dei contribuenti.

 

A quanto ammonta il nuovo credito bonus investimenti

L’entità del bonus varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

 

Beni ordinari

Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017);
     
  • in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

Beni materiali Industria 4.0

Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

  • 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
     
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni

in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

  • 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
     
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

 

Beni immateriali 4.0

Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali – come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Il recupero del bonus investimenti

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con modello F24 in tre quote annuali di pari importo ma i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione per investimenti in beni ordinari effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

La decorrenza della compensazione si ha dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni ordinari e dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni ordinari.

 

Il bonus investimenti:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
     
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;

  • è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
     
  • non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
     
  • andrà comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise;
     
  • è fruibile solo se vengono rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Adempimenti

E’ necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi e le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative.

 

Perizia

Per i beni Industria 4.0 è necessario produrre una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura Attenzione: per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro non necessita la perizia ma è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Destinatari del bonus investimenti – imprese

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

 

Destinatari del bonus investimenti – artisti e professionisti

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.

I beni ammessi all’agevolazione

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

 

I beni esclusi dall’agevolazione

  • beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
     
  • beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;
     
  • fabbricati e le costruzioni;
     
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
     
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Cessione del bene per cui si è usufruito del credito d’imposta

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

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A cura di Vincenzo d’Andò

Lunedì 11 gennaio 2021

Informazione tratta dal Diario quotidiano di CommercialistaTelematico