Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 20 gennaio 2021

La legge di bilancio 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 (o anche con un termine più lungo in presenza di specifiche condizioni) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Il legislatore, in questo modo, riscrive la disciplina della misura incentivante già in vigore, confermandone fondamentalmente la struttura, ma con alcune novità di seguito evidenziate. Si ricorda che il credito d’imposta ha sostituito la precedente disciplina del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: ambito soggettivo

credito imposta beni strumentali nuoviNon è cambiato nulla: il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia (sulla base di elementi oggettivo, non essendo sufficiente l’iscrizione del bene nella contabilità dell’impresa situata nel territorio italiano; cfr. Cm 90/E/2001, paragrafo 3.7).

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
     
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).

Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.

 

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Credito d’imposta beni strumentali nuovi

 

Beni oggetto di investimento

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Cm 90/E/2001, paragrafo 3) strumentali (Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 5.2) all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:

  • beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
     
  • beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;
     
  • fabbricati e le costruzioni;
     
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
     
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 

Alla luce della nuova formulazione della norma, il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici.

 

Entità del bonus

Le novità in relazione a questo aspetto riguardano 3 aspetti:

  • sono state innalzate le aliquote agevolative;
  • sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
  • e sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.

L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

Beni ordinari

Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

 

a) in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo

10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali (*), elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la rea