Dallo scorso anno, per mezzo della legge di bilancio 2020, si è verificato un avvicendamento delle agevolazioni riferite all’iperammortamento sui beni Industria 4.0 e sui beni immateriali interconnessi ad un bene Industria 4.0 nonchè al superammortamento per gli altri beni, sostituite da un credito d’imposta, calcolato con aliquote agevolative differenziate.
Ora la legge di Bilancio 2021, nell’ambito del piano cd. “Transizione 4.0”, procede a potenziare, temporaneamente, entrambe le agevolazioni lasciando inalterati i meccanismi alla base dell’agevolazione.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali in Legge di bilancio 2021
L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della Legge di bilancio 2021 nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
In particolare vengono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:
- fino al 12.2022;
ovvero
- fino al 6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni (beni industria 4.0 oppure beni “ordinari”), presentano caratteristiche simili ai crediti d’imposta previsti dalla Legge di bilancio 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 qualora entro il 31.12.2020 sussistano le condizioni in termini di ordine/versamento acconti).
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
di qualsiasi settore economico, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale di determinazione del reddito, a condizione che sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.
Non sono ammesse al credito d’imposta le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al R.D. n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019, ovvero da altre leggi speciali nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive a seguito della violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).
Si evidenzia che:
- il credito d’imposta per beni industria 4.0 spetta alle sole imprese (non anche i lavoratori autonomi);
- il credito d’imposta per beni non “Industria 4.0” include anche i lavoratori autonomi.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Non rientrano quindi nell’agevolazione:
- i “beni merce” (inclusi i beni trasformati/assemblati per il loro ottenimento);
- i materiali di consumo.
Sono inclusi i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Sono esclusi normativamente dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.
Gr. V |
Industrie alimentari |
Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali |
Condutture |
8% |
|
Gr. XVII |
Industrie energia elettrica, gas e acqua |
Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale |
Condotte per usi |