A decorrere dal 2020 i super ammortamenti e gli iper ammortamenti sono stati sostituiti con una nuova agevolazione, gestita dal ministero dello sviluppo economico, che è finalizzata a incentivare, come per il passato, la realizzazione di investimenti di tipo produttivo. E’ stato così introdotto il Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per completezza si anticipa che con la legge di bilancio 2021 l’incentivo, con contenuti ben più performanti, è stato esteso al 2021 e riferito ad investimenti realizzati a decorrere dal 16 novembre 2020, intersecandosi così con l’agevolazione disciplinata dalla L. 160/2019 e creando alcuni problemi interpretativi.
Entrambi i crediti devono essere monitorati nel quadro RU del modello Redditi.
In questo contributo forniamo alcun elementi circa le due agevolazioni e un ausilio alla compilazione del quadro.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
Gli investimenti agevolati dalla legge di bilancio 2020
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi opera a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo la ripartizione in 5 rate annuali a decorrere (solo) dal periodo d’imposta 2021 (periodo successivo a quello di realizzazione degli investimenti).
Questi gli argomenti qui trattati:
- Contabilizzazione del credito e sua irrilevanza fiscale
- La compilazione del quadro RU – esposizione del credito
- La comunicazione telematica al Mise
- Il credito d’imposta della legge di bilancio 2021
- Il quadro RU per gli investimenti della legge di bilancio 2021
- L’invio del modello telematico
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Contabilizzazione del credito e sua irrilevanza fiscale
Dal punto di vista contabile si ritiene che il credito d’imposta possa essere considerato un contributo in conto esercizio e non un contributo in conto impianti.
In base all’OIC 16, par. 86, infatti, i contributi in conto impianti sono:
“somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”.
Il credito d’imposta, anche se è calcolato sul valore dell’investimento, non è riconosciuto al fine di realizzare investimenti (i quali sono già stati effettuati; la realizzazione dell’investimento è, infatti, solo una condizione per il riconoscimento del credito d’imposta), bensì consente, mediante la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di non versare altri tributi ovvero contributi dovuti; si ritiene, pertanto, che il credito d’imposta sia assimilabile a un contributo in conto esercizio destinato al pagamento di detti tributi.
Dalla qualificazione del credito d’imposta come contributo in conto esercizio discende che lo stesso debba essere imputato contabilmente per intero all’esercizio di competenza, ossia l’esercizio in cui è riconosciuto il diritto posto che sono stati effettuati gli investimenti che ne costituiscono il presupposto.
E ciò a prescindere dalla modalità di utilizzo prevista (il frazionamento in 5 anni).
La scrittura contabile per la rilevazione del credito d’imposta relativo a beni strumentali “ordinari” è dunque la seguente.
Data |
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Credito d’imposta legge 160/2019 a Altri ricavi e proventi (A5) |
…….. |
Rilevazione credito d’imposta ex art.1 co. 188, legge 160/2019 |
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Posto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 192 della legge n. 160 del 2019, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né al valore della produzione ai fini Irap, dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel modello redditi e Irap.
A tal fine, considerato che nel quadro RF del modello redditi SC2021, non sembra esserci nè un rigo né un codice dedicato a questa specifica voce, si ritiene che debba essere utilizzato nel rigo RF55 il codice residuale 99 destinato alle “altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate”.
Esempio
- Una S.r.l. ha acquistato un macchinario in data 1° settembre 2020 per 200.000 euro;
- Il credito d’imposta è pari al 6% del costo (200.000 x 6%) = 12.000 euro
Di seguito le scritture contabili:
1/09/2020 |
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Diversi a Debiti v/fornitori Macchinari Iva ns/credito |
…….. 200.000 44.000 |
244.000 |
Acquisto macchinario |
Data |
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Credito d’imposta legge 160/2019 a Altri ricavi e proventi (A5) |
12.000 |
Rilevazione credito d’imposta ex art.1 co. 188, legge 160/2019 |
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né