Il tema dell’iscrizione in bilancio del credito di imposta industria 4.0 risulta abbastanza articolato, considerate le modifiche normative contenute nella Legge di Bilancio 2021 che in parte coesisteranno con le norme della precedente Legge di bilancio 2020 e che rendono possibili arbitraggi tra le due soluzioni.
Il passaggio da maggiore deduzione fiscale a credito d’imposta pone una serie di risvolti che andremo ad esaminare, negli aspetti operativi e contabili conseguenti, specie in rapporto alla redazione del bilancio al 31/12/2020.
Una delle prime questioni che dovremo affrontare in relazione al credito di imposta industria 4.0, è la coesistenza di due normative: la Legge n. 160/2019 e la Legge n. 178/2020.
In pratica la questione dei crediti d’imposta spettanti potrà essere così schematizzata:
Misure previste dalla Legge n. 160/2019
Secondo la Legge n. 160/2019 (art. 1, commi da 188-190) per il periodo che andava dal 01/01/2020 al 31/12/2020 le misure del credito d’imposta, articolate per limiti di investimento agevolabile, codice tributo utilizzabile in compensazione e aliquota di credito d’imposta applicabile, erano le seguenti:
Tipologia di beni |
Limite di investimento agevolabile |
Codice tributo del credito |
Aliquota del credito d’imposta |
Beni materiali ordinari |
fino a € 2.000.000 |
6932 |
6% |
Beni materiali industria 4.0 (beni interconnessi) |
fino a € 2.500.000 |
6933 |
40% |
oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 |
6933 |
20% |
|
Beni immateriali |
fino a € 700.000 |
6934 |
15% |
Misure previste dalla Legge n. 178/2020
Secondo la Legge n. 178/2020, invece, (art. 1, comma da 1054) per il periodo che va dal 16/11/2020 al 31/12/2020 le misure del credito d’imposta, articolate per limiti di investimento agevolabile, codice tributo utilizzabile in compensazione e aliquota di credito d’imposta applicabile, sono le seguenti:
Tipologia di beni |
Limite di investimento agevolabile |
Codice tributo del credito |
Aliquota del credito d’imposta |
Beni materiali ordinari |
fino a € 2.000.000 |
6935 |
10% |
Beni immateriali ordinari |
fino a € 1.000.000 |
6935 |
10 % |
Beni materiali industria 4.0 (beni interconnessi) |
fino a € 2.500.000 |
6936 |
50% |
oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 |
6936 |
30% |
|
oltre € 10.000.00 e fino a € 20.000.000 |
6936 |
10% |
|
Beni immateriali industria 4.0 (beni interconnessi) |
fino a € 1.000.000 |
6937 |
20% |
Le misure sopra indicate, possono essere applicate anche nel caso, di investimenti fatti entro il 30/06/2021, purché conseguenti ad ordinativi di acquisto emessi entro il 31/12/2020 ed accompagnati dal versamento di un acconto nella misura del 20%.
Il costo dell’investimento agevolabile, sarà determinato in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 110 del T.U.I.R.
Regole per i beni in leasing
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La misura del credito d’imposta per gli investimenti finalizzati allo smart-working
La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Le decorrenza dei crediti d’imposta
Va subito segnalato che esistono diverse decorrenze dei crediti d’imposta a seconda che si operi in forza della L. n. 160/2019 o della più recente Legge 178/2020.
In sintesi:
Decorrenza ai sensi della L. n. 160/2019 |
Decorrenza ai sensi della L. n. 178/2020 |
dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione. Quindi, se si opera l’investimento agevolabile secondo questa norma, un investimento fatto entro il 15/11/2020 conferirà il diritto di compensazione del credito d’imposta nella misura spettante, a partire dall’esercizio 20 |