Il credito d’imposta su beni strumentali nuovi nel 2021 e 2022

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 19 aprile 2021

La legge di bilancio 2021 attribuisce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi alle imprese che risiedono nel territorio dello Stato. Facciamo il punto sui soggetti che possono beneficiarne e le tipologie di investimenti coinvolti. Quali sono gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari?

Credito imposta beni strumentali nuovi: aspetto soggettivo

credito imposta beni strumentali nuoviA chi è riconosciuto il credito d’imposta beni strumentali?

I soggetti destinatari di questa interessante e sostanziosa agevolazione sono (comma 1051, art. 1, Legge di Bilancio 2021):

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

qualunque sia la forma giuridica (impresa individuale, impresa societaria, cooperativa, consorzio), il settore economico di appartenenza (commerciale, industriale, ecc), la dimensione (la piccola, la media e la grande impresa) e il regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa (regime ordinario, regime semplificato, regime forfetario), a condizione che le imprese:

  • effettuino investimenti in beni strumentali nuovi;
     
  • che gli stessi beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
     
  • effettuino gli anzidetti investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
    Questo termine è procrastinabile al 30 giugno 2023, purchè, entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti trasmesso e accettato dal venditore e che sia stato effettuato il versamento di acconti in ragione di almeno il 20% del costo di acquisizione;
     
  • osservino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a ciascun settore di appartenenza;
     
  • rispettino gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Anche gli esercenti arti e professioni (comma 1061) possono usufruire dell’agevolazione in esame, ma limitatamente agli investimenti di beni strumentali materiali e immateriali nuovi diversi da quelli indicati nell’Allegato A e nell’Allegato B (commi 1054 e 1055).

Tutto quanto premesso, il credito d'imposta, come si va a precisare, è concesso avendo riguardo alle diverse tipologie di beni agevolabili.

 

Soggetti esclusi

Non possono, invece, aspirare ad usufruire dell’agevolazione in commento (comma 1052) le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale, prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali;
     
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
     
  • destinatarie di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica...).

 

Aspetto oggettivo

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, tranne:

  • beni indicati nell’art. 164, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
     
    1. gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan [Art. 54, comma 1, lett. a) e m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285], i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
       
    2. i veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • beni aventi come coefficiente di ammortamento un’aliquota inferiore al 6,5% (Si veda il D.M. 31 dicembre 1988);
     
  • fabbricati e le costruzioni;
     
  • beni elencati nell’Allegato 3, alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Condutture, condotte, materiale rotabile, ecc.);
     
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

La variegata agevolazione

Le agevolazioni in esame pr