Come si deve comportare l’imprenditore che, dopo la sospensione per motivi emergenziale, deve ridurre o rivedere le aliquote di ammortamento secondo le normali regole contabili
Come noto, la norma che permetteva la sospensione degli ammortamenti varata nel periodo emergenziale non è stata riproposta. Vediamo allora se l’impresa ha comunque delle possibilità di continuare ad operare nel senso di una riduzione delle stesse, in ossequio a quanto previsto dai principi contabili.
Nel contributo pubblicato qualche giorno fa abbiamo dato notizia della mancata riproposizione della norma che permetteva la sospensione degli ammortamenti (art. 60 comma 7-bis e seguenti del D.L. n. 104/2020 conv. in L. 126/2020).
Nel contributo odierno facciamo alcune riflessioni sulla portata e soprattutto sul significato di tale sospensione; il caso, infatti, potrebbe ben verificarsi anche nell’esercizio 2024, al ricorrere di talune condizioni.
Sospensione ammortamenti nel periodo emergenziale
In altre parole, la possibile sospensione degli ammortamenti non è stata una operazione fattibile solo per effetto della succitata norma varata nel periodo emergenziale, in quanto essa (sospensione) è ammessa da sempre nel principio contabile relativo alle immobilizzazioni materiali, sebbene con caratteristiche diverse.
Partiamo da un punto: la sospensione degli ammortamenti, effettuata sulla scorta dell’apposita norma, sottintendeva un momento di difficoltà.
La società ha a disposizione alcune alternative alla sospensione degli ammortamenti, valide anche per l’anno 2024.
Le opzioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024
La prima consiste nella modifica della vita utile residua del/dei bene/i.
La revisione della stima originaria (la stima può anche essere basata su aspettative, lo ricordiamo) porta a ridurre gli ammortamenti; ma questa è una ipotesi da non considerare nell’azienda che nonostante l’azzeramento degli ammortamenti vada in perdita. E’ da dire anche che l’applicazione delle percentuali fiscali porta spesso (spesso, non sempre) ad una sottostima della vita utile, ciò che è dimostrato dall’esistenza di beni strumentali ancora utilizzati ma completamente ammortizzati. Cambiando la vita utile e non sospendendo gli ammortamenti l’impresa in sostanza dichiara di applicare non già una norma nata per le imprese in difficoltà (quella varata nel periodo covid), ma una norma assolutamente ordinaria prevista per qualsiasi situazione.
Anche gli accorgimenti da predisporre in Nota Integrativa non sono certamente gli stessi di quelli previsti per la sospensione (ipotesi in cui occorreva perfino indicare l’effetto sul conto economico). Di contro, l’allungamento della vita utile non può essere cambiato a breve, mentre invece la sospensione poteva benissimo prevedere un ritorno alle aliquote ordinarie.
La sospensione o riduzione degli ammortamenti per altre motivazioni
Una seconda alternativa è praticabile nel caso in cui l’azienda che ha avuto negli esercizi precedenti buoni risultati, abbia avuto una fattispecie 2024 che ha pesantemente gravato sull’utile; in questo caso si può valutare la sospensione per cercare di dare continuità ai risultati di esercizio. Si tratta evidentemente di una fattispecie assai particolare, che però è pur sempre esistente.
Ricordiamo che un mancato o ridotto appostamento di quote di ammortamento può generare, se immotivato, il reato di false comunicazioni sociali.
E’ da escludere la possibilità di una rideterminazione della vita utile (e conseguente riduzione dell’ammortamento) in caso di oggettiva impossibilità in quanto si è in presenza di una vita contrattualmente predeterminata (e quindi non estensibile). Tale operazione infatti comporterebbe la necessità di aumentare la quota di ammortamento negli esercizi successivi, in modo da restare nel periodo di ammortamento previsto.
In conclusione, la norma del periodo emergenziale ha permesso comportamenti che in generale non sono affatto vietati dai principi contabili, ma ovviamente nel ricorso delle condizioni che possono legittimare la modifica (non transitoria!) della vita utile residua del bene stesso. Occorre infatti ricordare che tale modifica (della vita utile) non può essere una operazione “a fisarmonica”, tranne nel caso ovviamente (invero assai raro) di valide motivazioni alla base.
NdR: Abbiamo approfondito qui il tema del primo bilancio dopo la sospensione degli ammortamenti
Fonte: Principio contabile 16 Immobilizzazioni immateriali
Danilo Sciuto
Mercoledì 2 Aprile 2025