La chirurgia estetica usufruisce dell’esenzione IVA se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento. E’ la risoluzione Agenzia delle entrate n. 42 del 12 giugno 2025 che fornisce le indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023. Le nuove regole sono in vigore dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 145/2023, 17 dicembre 2023. Nessun effetto per i trattamenti effettuati prima di tale data. L’attività dei medici anestesisti nell’ambito della chirurgia estetica sono, comunque, esenti da IVA indipendentemente dalla finalità dell’operazione: l’anestesia si configura sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
13 giugno 2025