Illustriamo la disciplina prevista per la decadenza dal regime forfettario nel caso in cui il contribuente abbia una residenza fuori dall’Italia. Come si vedrà, la situazione di trasferimento verificatasi in corso d’anno non genera la decadenza immediata, ma solo a partire dall’esercizio successivo.
Tra le cause ostative alla fruizione del celeberrimo regime forfettario annoveriamo anche la mancata residenza italiana, a meno che essa sia in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che il contribuente produca in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
La causa ostativa ovviamente diventa di decadenza qualora essa si manifesti in un periodo di imposta in cui il contribuente fruiva già del forfettario.
La decadenza dal regime forfettario
In merito alla decadenza, dall’analisi del quadro normativo e dalla prassi (circolare n. 32/2023) emerge che l’unica causa di cessazione immediata dal regime forfetario è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi per un importo superiore a 100mila euro.
Pertanto, il sopraggiungere delle altre cause ostative, tra cui quella oggetto del presente commento, ossia il trasferimento del contribuente all’estero, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato.
È quanto affermato anche dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025.
E se il forfettario si trasferisce all’estero?
Il chiarimento è stato richiesto da un ingegnere che si è avvalso dei benefici fiscali del regime forfetario. Il contribuente ha fatto presente di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 15 maggio 2024 anche se l’avvenuta iscrizione gli è stata comunicata a febbraio 2025. Poiché l’iscrizione all’Aire gli ha comportato la perdita di uno dei requisiti essenziali per l’accesso al regime di favore, ossia della residenza fiscale in Italia, chiedeva come rettificare correttamente le fatture emesse nel corso del 2024 senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto.
Come anticipato, la risposta dell’agenzia è stata, correttamente, che l’uscita dal regime agevolato decorre dall’anno successivo all’evento che ha determinato la perdita del requisito della residenza pertanto non è necessario correggere le fatture già emesse.
Poiché il regime forfettario è improntato alla semplificazione, è coerente la circostanza che prevede la decadenza a partire dall’esercizio successivo e non immediatamente.
Ancora una volta, episodi del genere confermano come è assolutamente consigliabile monitorare attentamente la posizione fiscale dei forfettari, e di pianificare per tempo il passaggio al regime “ordinario”, cosa che può avvenire soltanto con il supporto di un professionista, che possa evitare irregolarità e conseguenti sanzioni.
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Danilo Sciuto
Venerdì 13 Giugno 202