La Corte di Giustizia sarda anticipa la nuova nozione di residenza fiscale italiana vigente dal 1° gennaio 2024. La riforma, allineandosi alle Convenzioni internazionali, non considera più l’iscrizione AIRE determinante per stabilire la residenza fiscale, favorendo la prova contraria. Ciò rispecchia prassi internazionali, facilitando l’identificazione fiscale basata sui reali centri di interessi, come dimostrato in un caso di residenza in Svizzera senza iscrizione AIRE.
Nel caso analizzato si contesta la residenza fiscale all’estero (in Svizzera) collegata alla mancata iscrizione AIRE: tale mancanza rende il contribuente residente in Italia? Quali sono gli effetti sul monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)?
La Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna sembra anticipare (richiamando i contenuti delle Convenzioni internazionali) i contenuti del D.Lgs n. 209/2023 che ha ridisegnato, sia pure con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la nozione di residenza fiscale in Italia.
In particolare, il decreto legislativo approvato in attuazione della delega fiscale prevede la modifica dell’art. 2, comma 2 del TUIR.
Il cittadino italiano non iscritto all’AIRE deve compilare il quadro RW?
Il caso esaminato dai giudici della Sardegna riguardava un contribuente che aveva omesso la compilazione del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale.
L’inadempimento riguardava una cittadina italiana non iscritta all’AIRE, ma residente fiscalmente in Svizzera in base all’art. 4 della Convenzione contr