Quadro RW: obbligo dichiarativo e monitoraggio fiscale

di Giancarlo Modolo Luca Bianchi

Pubblicato il 7 luglio 2023

Il quadro RW soggiace a logiche di monitoraggio fiscale dei beni e patrimoni che i contribuenti italiani detengono all'estero. In questo articolo ci focalizziamo sulla figura del titolare effettivo dell'investimento estero e sull'applicazione del look through.

quadro rw monitoraggio fiscaleL’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ha reso operativo il quadro RW come componente della dichiarazione dei redditi con specifica funzione di monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero.

Conseguentemente, lo stesso è diventato un quadro della dichiarazione dei redditi che deve essere obbligatoriamente compilato:

  • dalle persone fisiche (modello Redditi-PF);
  • dalle società semplici ed enti equiparati (modello Redditi-SP);
  • dagli enti non commerciali (modello Redditi-ENC);

che detengono:

  • investimenti all’estero;

e/o:

  • attività estere di natura finanziaria;

a titolo di proprietà (o di comproprietà) o di altro diritto reale di godimento suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, e, in ogni caso, ai fini:

  • dell’Ivie-imposta sul valore degli immobili all’estero;

e/o:

  • dell’Ivafe-imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero.

Ai fini procedurali è opportuno porre in rilievo che, ai sensi dell’art. 2 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, l’obbligo di monitoraggio non sussiste:

  • per i depositi;

e/o:

  • per i conti correnti bancari;

costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non è risultato di entità superiore a € 15.000,00, fermo l’obbligo-onere di compilazione, se si rende dovuta, l’Ivafe.

 

Cosa va dichiarato nel Quadro RW?

In pratica, tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e/o delle attività detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta oggetto dell’adempimento dichiarativo, per cui l’obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso di tale periodo ha totalmente disinvestito, tenendo in considerazione che il quadro in argomento non deve essere compilato:

  • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate:
    • in gestione
      o:
    • in amministrazione

agli intermediari residenti e per i contratti, comunque, conclusi attraverso il loro intervento, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti risultano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari medesimi;

  • dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per:
    • lo Stato italiano;
    • una sua suddivisione politica o amministrativa;
    • un suo ente locale;
       
  • dalle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
     
  • dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero:
    • in zone di frontiera;
      e/o
    • in altri Paesi limitrofi;

con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa, tenendo in considerazione che tale esonero risulta riconosciuto solamente se l’attività lavorativa all’estero:

  • è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta;

e:

  • a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.

 

Diversamente, se il contribuente entro tale data:

  • non ha riportato le attività in Italia;

o:

  • ha dismesso le stesse;

è tenuto a specificare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Se il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, potrebbe essere tenuto a compilare il quadro in argomento per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attiv