Il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio cessato per sopraggiunti limiti di età (oltre i 35 anni) e ora, intende transitare nel forfettario, intraprendendo anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà farlo; l’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale IVA è stato concretamente utilizzato in passato.
Regime forfetario e regimi IVA speciali: chiarimenti su compatibilità e decorrenza
L’incompatibilità con il regime forfetario è presente in tutti in casi in cui il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege.
Tuttavia, nell’ambito dei regimi IVA, nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Il dubbio: coesistenza fra regime forfettario e regime del margine
Un contribuente ha presentato un’istanza di interpello finalizzata a chiedere un parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “Regime Forfetario”) in relazione alla seguente fattispecie.
In particolare, l’Istante dichiara di svolgere l’attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici e relativi accessori, utensili, apparecchi non elettrici e articoli per la casa, nonché loro riparazioni, e di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025 – ritenendo di averne i requisiti richiesti – il regime forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cd. regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (adottato fino al 31 dicembre 2024).
Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività di “vendita di piccoli elettrodomestici usati“ (ulteriore rispetto a quella già svolta di commercio di piccoli elettrodomestici e relativi accessori di cui sopra) e di continuare ad adottare il regime forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al c.d. regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il c.d. metodo globale.
Ciò posto, l’Istante chiede:
“se sia applicabile o meno il regime forfetario in ipotesi di inizio attività che pur prevedendo regimi speciali iva obbligatori ex lege incompatibili in re ipsa con il regime forfetario, non sono mai stati precedentemente applicati“.