L’aliquota IVA sugli oggetti d’arte, d’artigianato e da collezione scende al 5%, salvo per le operazioni in regime del margine. Le prime indicazioni operative per gestire la novità.
L’art. 9 del DL 30 giugno 2025 n. 95 (cosiddetto DL Omnibus) riduce al 5% l’aliquota IVA per la maggior parte delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. La nuova aliquota (in precedenza fissata al 10%) non è più riservata esclusivamente alle importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere, dai loro eredi o legatari.
Opere d’arte: l’IVA scende dal 10% al 5%
A tale proposito, sono stati abrogati il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 e l’art. 39 del DL 41/1995, che prevedevano l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% alle condizioni sopra menzionate, ed è stato contestualmente introdotto il numero 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, che stabilisce l’aliquota al 5%.
Per quanto riguarda le importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, non si modifica l’ambito soggettivo della misura agevolativa, poiché anche la normativa precedente era applicabile ai beni importati da qualsiasi soggetto (non solo autori, eredi o legatari), a prescindere dalla qualificazione come soggetti passivi IVA. L’unica variazione concerne l’entità dell’aliquota, che è stata ridotta dal 10% al 5%.
L’aliquota del 5%, disciplinata dal nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, si applica anche alle importazioni, come disposto dall’art. 69 del DPR 633/72.
Per le cessioni “interne” viene ampliato l’ambito soggettivo, eliminando la condizione precedente secondo cui l’aliquota ridotta era applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari. In alcuni casi, si riscontravano difficoltà nell’individuazione dell’effettivo “autore” dell’opera d’arte.
L’aliquota ridotta sarà inoltre applicata a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, come previsto dall’art. 43 comma 5 del DL 331/93.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’aliquota al 5%, il riferimento resta la Tabella, lettere a), b) e c), allegata al DL 41/95, che definisce dettagliatamente oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato. Le definizioni seguono quelle indicate nell’Allegato IX della direttiva 2006/112/Ce.
Nessuno sconto in regime del margine
Dal punto di vista del meccanismo dell’imposta, la nuova normativa specifica che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se non viene utilizzato il regime speciale per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (regime del margine), disciplinato dal DL 41/95.
Ai sensi della versione aggiornata dell’art. 36, comma 2 del DL 41/95, il sistema del margine prevede che l’aliquota ridotta non sia stata applicata agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione “ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo”.
Da quando decorre la novità?
In assenza di una data di decorrenza esplicita, l’aliquota del 5% introdotta dal DL 95/2025 si applicherà a tutte le cessioni effettuate dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Al riguardo, si considera il momento della consegna o della spedizione del bene (art. 6, comma 1 del DPR 633/72), salvo che il pagamento del prezzo o l’emissione della fattura avvengano in precedenza.
In ambito unionale, la facoltà concessa agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 98 della direttiva 2006/112/CE e del nuovo punto 26) dell’Allegato III alla medesima direttiva, come modificato dalla direttiva 2022/542/UE.
Si rimane in attesa della riforma/riordino dell’IVA
Relativamente alla riduzione della già menzionata aliquota agevolata, anche a livello nazionale è intervenuta la legge delega per la riforma fiscale, che si propone, in un’ottica più ampia, di ridefinire il quadro normativo relativo alle aliquote ridotte, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa unionale.
In attesa dell’emanazione di un decreto legislativo che ridefinisca l’intero settore IVA secondo i principi stabiliti dalla delega fiscale, la disposizione introdotta dal DL 95/2025 ha iniziato a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 7, lettera e), della legge delega (L. 111/2023).
Tale norma richiede al Governo di ridurre l’aliquota applicata alle importazioni di opere d’arte e di estendere l’aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
Francesco Costa
Mercoledì 9 Luglio 2025
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
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