L’Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti in merito al regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, degli interessi attivi da conto corrente, del premio di assicurazione professionale riaddebitato, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Reddito di lavoro autonomo: cosa cambia
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di casi che potrebbero interessare tantissimi lavoratori autonomi: ad esempio il trattamento fiscale del differenziale tra i bonus edilizi ed il credito d’imposta acquistato; la ripartizione tra professionisti di un unico premio di assicurazione professionale pagato; il corretto inquadramento fiscale degli interessi attivi bancari…
Bonus edilizi e credito d’imposta acquistato: come trattare il differenziale ai fini del reddito autonomo
L’Associazione fa presente di aver acquistato un credito di imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi (di cui al combinato disposto degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ad un prezzo inferiore rispetto al corrispondente valore nominale. Il credito in parola, riconducibile alle rate residue di detrazione spettante, potrà essere utilizzato in compensazione in numero di rate annuali, così come sarebbero spettate in detrazione al cedente se avesse goduto direttamente del beneficio fiscale.
L’Associazione afferma, in particolare, che il credito in questione “non costituisce in alcun modo il corrispettivo di una prestazione professionale svolta a favore del cedente”; infatti l’Associazione, seppur abbia svolto nei confronti dello stesso cedente l’attività relativa all’apposizione del visto di conformità, le relative fatture emesse sono state “regolarmente pagate per intero mediante bonifico parlante (senza quindi applicazione dello sconto)”.
Con documentazione integrativa, viene precisato che il credito di imposta ceduto “è il medesimo oggetto del visto di conformità” e che…
…“viene utilizzato esclusivamente per compensare imposte e contributi dello Studio Associazione Professionale e non interessa i singoli associati”.
L’Associazione istante, in sostanza, in ragione delle modifiche apportate all’articolo 54 del DPR 917/86, con cui è stato introdotto dal 2024 il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), chiede chiarimenti in merito a:
- la qualificazione, come reddito di lavoro autonomo o di capitale, degli interessi attivi maturati sul conto corrente dell’Associazione e accreditati dalla banca;
- il trattamento fiscale del premio di assicurazione per rischi professionali complessivamente pagato dall’Associazione e del relativo riaddebito pro-quota agli assicurati;
- la natura del “provento” derivante dal differenziale tra il valore nominale del credito di imposta da bonus edilizi acquistato dall’Associazione rispetto al prezzo dalla stessa versato, alla luce del fatto che, come dichiarato, lo stesso “non costituisce in alcun modo il corrispettivo di una prestazione professionale”, nonché l’imputazione temporale del differenziale dato che il relativo credito sarà “spendibile”.