Finalmente è stato pubblicato il nuovo Testo Unico organico che raccoglie e coordina la disciplina dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti, previsto dalla riforma fiscale: ecco cosà cambierà dall’1 Gennaio 2026
Con il D. Lgs. n. 123/2025, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 111/2023, il Governo ha dato vita a un Testo Unico organico che raccoglie e coordina la disciplina dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti, ponendo fine alla frammentazione normativa che caratterizzava il settore. Dal 1° gennaio 2026, le disposizioni oggi contenute in diversi decreti – dal Dpr n. 131/1986 al D. Lgs. n. 346/1990 e n. 347/1990 – confluiranno in un corpus unitario, senza stravolgere la sostanza delle regole, ma armonizzandole e aggiornandole per esigenze di coordinamento e chiarezza sistematica.
Testo Unico Tributi indiretti: le novità in arrivo dal 2026
Tale testo unico entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, e contiene, oltre alla disciplina sull’imposta di registro, quella delle imposte ipotecarie e catastali, delle successioni e donazioni, di bollo, di bollo su valori scudati e attività finanziarie, e sul valore delle attività finanziarie ed estere (c.d. Ivafe). Confluiscono in tale testo unico:
- il Dpr n. 131/86, recante il Testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro (Tur),
- il D. Lgs. n. 346/90, dedicato al Testo unico sulle successioni e donazioni,
- il D. Lgs. n. 347/1990, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
Le imposte trattate sono state inserite senza che ne venisse modificata la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente valida, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche di aggiornamento rispetto a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento.
Il Testo Unico è strutturato inserendo la disciplina di ciascuna imposta o di imposte con profili omogenei in un’apposita sezione. Non sono state riportate, invece, le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni tributarie. Il Testo Unico è composto da 205 articoli suddivisi in sei parti nei quali confluisce la disciplina concernente i presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti.
Con riferimento alla distribuzione degli argomenti:
- la Parte I è dedicata all’imposta di registro,
- la Parte II tratta le imposte ipotecaria e catastale,
- la Parte III contiene le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni,
- la Parte IV riporta la disciplina inerente all’imposta di bollo, e all’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, in relazione all’imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Questa sezione si sofferma, inoltre, sulla disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe),
- la Parte V raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti,
- la Parte VI contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus della proposta di Testo unico e di tutte le norme abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Testo Unico.
Infine, gli allegati, in cui confluiscono la disciplina delle tariffe e delle tabelle già contenute nei vari Decreto oggetto di accorpamento.
L’allegato 1 è riservato all’imposta di registro e, in particolare, agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, degli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso e degli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione. Con riferimento alla tariffa dell’imposta di registro, al fine di garantire l’attività di coordinamento della normativa vigente, l’allegato è stato implementato inserendo alcune disposizioni già contenute in leggi speciali.
L’allegato 2 individua sia gli atti soggetti ad imposte ipotecaria e catastale, sia gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali. Con riferimento all’imposta di bollo, nell’allegato 3 sono elencati gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso e gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
L’allegato 4 contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il nuovo Testo Unico, si ripete, è un’unica fonte normativa, organizzata per materie e corredata da allegati dedicati, che semplificherà la consultazione, anche perchè non modificherà la portata applicativa dei tributi interessati; realizza una maggiore leggibilità e coerenza del sistema, favorendo una gestione più ordinata delle imposte indirette.
Danilo Sciuto
Lunedì 18 Agosto 2025