Il nuovo quadro fiscale per il settore agricolo amplia le attività considerate produttive di reddito agrario, includendo tecniche innovative come vertical farm e colture idroponiche, e introduce semplificazioni negli adempimenti catastali. Cambiano anche le regole per le società agricole, con criteri forfetari più coerenti e un’attenzione specifica alle attività agrituristiche. Un passo decisivo verso modernità e sostenibilità.
Redditi agrari: chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate

Decorrenza delle novità per i tereni agricoli
L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, dal titolo “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)” cd. Decreto, prevede che le nuove disposizioni si applicano “ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Il decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, è entrato in vigore il 31 dicembre 2024.
Di conseguenza, le modifiche apportate alla disciplina dei redditi dei terreni contenute nel Decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (periodo d’imposta 2024 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Cenni sulla riforma fiscale sui terreni agricoli
Occorre ricordare, preliminarmente, che il citato Decreto all’articolo 1, modifica e integra la disciplina prevista agli articoli:
- 28 “Determinazione del reddito dominicale”;
- 32 “Reddito agrario”;
- 34 “Determinazione del reddito agrario”;
- 36 “Reddito dei fabbricati”;
- 56-bis “Altre attività agricole”;
- 81 “Reddito complessivo”,
del DPR 917/1986 (TUIR).
In particolare, l’articolo 1 del Decreto risponde alla necessità di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da alcune attività agricole, mediante l’estensione della determinazione catastale del reddito ad attività, i cui redditi, pr

